Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2016
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 5 ottobre 2015. Incremento delle tariffe
per le operazioni in materia di motorizzazione (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 276 del 26 novembre 2015).
1. (Incremento delle tariffe di cui alla tabella 3, punti 1 e 2 della
legge 1° dicembre 1986, n. 870). 1. Alla tabella 3 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al punto 1, la voce tariffaria "15,00" è sostituita dalla se-
guente: "16,20";
b) al punto 2, la voce tariffaria "9,00" è sostituita dalla se-
guente: "10,20".
2.II maggior gettito derivante dall’incremento dell’importo di
cui al comma 1, aff‌luisce all’entrata del bilancio dello Stato, Capo
XV - Capitolo 2454 - art. 20, ed è riassegnato allo stato di previsio-
ne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le f‌inalità
di cui all’art. 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, ed all’art. 11 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 7.
2. (Entrata in vigore). 1.Le disposizioni del presente decreto en-
trano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pub-
blicato nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana.
II
D.M. (Min. trasp.) 9 ottobre 2015, n. 192. Regolamento re-
cante norme relative all’individuazione dei criteri di
assimilazione ai f‌ini della guida e della circolazione ed
all’accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle
«piattaforme semoventi» (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
283 del 4 dicembre 2015).
1. (Def‌inizioni ). 1. Le piattaforme semoventi, ai sensi degli ar-
no veicoli eccezionali con caratteristiche atipiche destinate ai
trasporti eccezionali e f‌inalizzate esclusivamente al trasporto su
strada, a velocità ridotta comunque non superiore a 20 km/h, di
manufatti ovvero di carichi indivisibili e sono costituite da:
a) un gruppo motopropulsore di potenza abbinato a una o
più unità, di tipo modulare, munite di piano di carico, ovvero
b) un gruppo motopropulsore di potenza incorporato in una
unità munita di piano di carico (tipo cosiddetto «monolitico»).
In funzione del numero e del tipo di moduli presenti nelle
varie conf‌igurazioni di marcia, le piattaforme semoventi possono
assumere masse massime e dimensioni diverse tra loro.
2. Le piattaforme semoventi, in relazione a particolari ne-
cessità di trasporto e movimentazione di manufatti di elevate
dimensioni, possono essere abbinate ad altre piattaforme semo-
venti sia lateralmente che longitudinalmente, secondo le pre-
scrizioni dettate dalla Direzione generale per la motorizzazione,
come previsto in Appendice I, articolo 9, del decreto del Presi-
dente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495.
2. (Campo di applicazione). 1.Il presente regolamento:
a) disciplina, ai sensi degli articolo 59 e 75, commi 1, 2 e 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in conformità al decre-
to del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n.
277, le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali;
b) individua i requisiti richiesti per la circolazione delle
piattaforme semoventi eccezionali.
3. (Assimilazione ai f‌ini della circolazione e della guida). 1.Ai
f‌ini della circolazione su strada e della guida, le piattaforme se-
moventi eccezionali sono assimilate ai veicoli della categoria N3,
di cui all’articolo 47, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
4. (Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione). 1.Ad ogni veicolo costruito in serie si applica l’o-
mologazione del tipo di veicolo, prevista dall’articolo 2, comma
2, lettere a) e b), del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277, in conformità alle prescrizioni
tecniche individuate:
a) nell’Allegato A del presente regolamento;
b) nelle direttive comunitarie, ovvero nei regolamenti UNECE
(United Nations Economic Commission for Europe - Commissione
economica per l’Europa delle Nazioni Unite), di cui all’Allegato B
del presente regolamento, inerenti ai veicoli della categoria N3.
2. L’Allegato A «Caratteristiche tecniche delle piattaforme
semoventi eccezionali» e l’Allegato B «Prescrizioni per l’omolo-
gazione o l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazio-
ne» sono parte integrante del presente regolamento.
3.Le prescrizioni tecniche, di cui al comma 1, si applicano
anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla cir-
colazione.
5. (Verif‌iche periodiche). 1.Le verif‌iche periodiche delle piatta-
forme semoventi eccezionali sono effettuate annualmente, a cura
dei competenti uff‌ici delle Direzioni generali territoriali del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, su tutti i moduli compo-
nenti il veicolo, secondo i tempi e le modalità applicabili previsti
6. (Immatricolazione e documenti di circolazione). 1.La circo-
lazione delle piattaforme semoventi eccezionali è subordinata
all’immatricolazione del veicolo costituito dal gruppo motopro-
pulsore e da uno o più moduli, in modo da avere almeno quattro
assi a terra, con le modalità e le formalità previste dall’articolo
della tipologia di cui al punto b) del comma 2 dell’articolo 1, il
numero minimo di assi è pari a tre.
2.Ogni gruppo motopropulsore, dotato di cabina o di piano di
manovra eventualmente rimovibile, con velocità estremamente
ridotta per movimentazione di carichi, abbinato con almeno un
modulo con quattro assi, ovvero incorporato se del tipo di cui al
punto b) del comma 2 dell’articolo 1, è dotato di targa e carta di
circolazione.

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