Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 26 giugno 2015. Aggiornamento degli importi
di cui agli allegati IV e III ter del decreto legislativo 25 gennaio
2010, n. 7, come modif‌icato dal decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 43, relativi alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adi-
biti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrut-
ture (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 75 del 3 novembre 2015).
1. 1.Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010,
n. 7, gli allegati IV e III ter del medesimo decreto legislativo sono
sostituiti come di seguito indicato, al f‌ine di aggiornarne i relativi
importi in adeguamento agli importi dell’allegato II nonchè delle
tabelle 1 e 2 dell’allegato III ter della direttiva 1999/62/CE e suc-
cessive modif‌iche, pubblicati nella Gazzetta Uff‌iciale dell’Unione
europea, C 46, del 18 febbraio 2014:
a) l’allegato IV, recante «Importo massimo in euro dei diritti
d’utenza, comprese le spese amministrative» è sostituito dall’al-
legato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) l’allegato III ter, recante «Importo massimo dell’onere me-
dio ponderato per i costi esterni», che comprende, a sua volta, la
tabella 1, concernente il «Costo imputabile massimo dell’inqui-
namento atmosferico» e la tabella 2, concernente il «Costo impu-
tabile massimo dell’inquinamento acustico», è sostituito dall’al-
legato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. 1.Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della f‌inanza pubblica.
3. 1.Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Or-
gani di controllo, entra in vigore il 15° giorno successivo alla pub-
blicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana.
(Si omettono gli allegati)
II
D.M. (Min. trasp.) 29 settembre 2015. Modalità di ripartizione
e di erogazione delle risorse f‌inanziarie destinate agli investi-
menti nel settore dell’autotrasporto (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 257 del 4 novembre 2015).
1. (Finalità e ambito di applicazione). 1.Le disposizioni del pre-
sente decreto disciplinano la ripartizione e le modalità di eroga-
zione delle risorse f‌inanziarie relative all’anno 2015, nel limite di
spesa pari a 15 milioni di euro, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
d), del decreto interministeriale del 29 aprile 2015, n. 130, come
modif‌icato dal decreto interministeriale 6 agosto 2015, n. 283.
2.Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all’incentivazio-
ne a benef‌icio delle imprese di autotrasporto di merci per conto
di terzi attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di
iscrizione al Registro elettronico nazionale e all’Albo degli auto-
trasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l’adegua-
mento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni
strumentali per il trasporto intermodale, nonchè per favorire ini-
ziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del set-
tore nei limiti e secondo le modalità di cui al presente decreto.
3.Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei
principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibi-
li con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato.
4.Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destina-
ti gli importi di seguito specif‌icati, corrispondenti ad una quota
parte delle risorse globalmente disponibili, pari a 15 milioni di
euro:
a) 6,5 milioni di euro per acquisizione, anche mediante lo-
cazione f‌inanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al
trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a
7 tonnellate, nonchè pari o superiori a 16 tonnellate, a trazione
alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG;
b) 6,5 milioni di euro per acquisizione anche mediante lo-
cazione f‌inanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC
596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave
rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi
volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di eff‌icienza
energetica;
c) 2 milioni di euro per l’acquisizione, da parte di piccole e
medie imprese, anche mediante locazione f‌inanziaria, di contai-
ner e casse mobili, intesi quali unità di carico intermodale stan-
dardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le
tipologie di mezzi di trasporto, così da facilitare l’utilizzazione di
differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza
alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga tra-
sbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore.
5.I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili f‌ino a concor-
renza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipo-
logie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell’am-
bito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con
decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto
stradale e per l’intermodalità qualora, per effetto delle istanze
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui
le stesse non risultino suff‌icienti.
6.Ove, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili per
ciascuna area anche dopo l’eventuale rimodulazione di cui al
comma 5, il numero delle imprese ammesse al benef‌icio non con-
senta l’erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto
del Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e
per l’intermodalità si procederà alla riduzione proporzionale dei
contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle
quali le risorse si sono rivelate insuff‌icienti.
7.Al f‌ine di garantire il rispetto delle soglie di notif‌ica di cui
all’art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonchè di ga-
rantire che la platea dei benef‌iciari presenti suff‌icienti margini
di rappresentatività del settore, l’importo massimo ammissibile
per gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non
può superare euro 400.000,00. Qualora l’importo superi tale li-
mite viene ridotto f‌ino al raggiungimento della soglia ammessa.

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