Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2015
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 29 settembre 2015. Disposizioni concernenti
l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi di imprese stabilite nel territorio delle province nelle
quali non sono stati istituiti Uff‌ici della motorizzazione civile
o loro sezioni (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 232 del 6 ot-
tobre 2015).
1. 1.La gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di co-
se per conto di terzi, già tenuti dalle Amministrazioni di quelle pro-
vince nell’ambito del cui territorio non è stato istituito un Uff‌icio
motorizzazione civile o sezione di esso, fa capo all’Uff‌icio della moto-
rizzazione civile o Sezione indicato nella tabella di cui all’allegato 1.
2. 1.Le imprese aventi sede legale nelle province di cui all’art. 1,
già iscritte, alla data di applicazione del presente decreto, all’Al-
bo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
mantengono, ai f‌ini dell’individuazione relativa all’Albo stesso, la
sequenza alfanumerica di iscrizione ad esse già attribuita.
2. Alle imprese aventi sede legale nelle province di cui
all’art.1, che vengono iscritte al citato Albo, a partire dalla data
di applicazione del presente decreto, è attribuita, ai f‌ini dell’in-
dividuazione relativa all’Albo stesso, la sequenza alfanumerica di
iscrizione prevista per il corrispondente Uff‌icio della motorizza-
zione civile o relativa Sezione indicato nell’allegato 1.
3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale della
Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo.
(Si omette l’Allegato)
II
Del. (Min. trasp.) 29 settembre 2015, n. 5. Disposizioni rela-
tive alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per
i transiti effettuati nell’anno 2014 (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 230 del 3 ottobre 2015).
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE
PER LE RIDUZIONI COMPENSATE
DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
E CONTO PROPRIO
1. Sono ammesse al benef‌icio della riduzione compensata le im-
prese di cui al successivo punto 4 che, nel periodo 1° gennaio/31
dicembre 2014, abbiano sostenuto costi per il pagamento dei pe-
daggi per i transiti autostradali effettuati con veicoli Euro 3, 4, 5
appartenenti alle classi B 3,4,5. La riduzione compensata è com-
misurata al volume complessivo del fatturato relativo ai costi
sostenuti per il pagamento dei pedaggi nel periodo considerato.
2. È, altresì, prevista, per i veicoli di cui al punto 1, una ulteriore
riduzione compensata in relazione al volume complessivo del fat-
turato derivante dal costo sostenuto per il pagamento dei pedaggi
effettuati, nel medesimo periodo, nelle ore notturne con ingresso
in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita
prima delle ore 06,00. Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese,
alle cooperative, ai consorzi ed alle società consortili, def‌inite nel
successivo punto 4, che abbiano realizzato almeno il 10% del fat-
turato complessivo aziendale derivante da pedaggi nelle predette
ore notturne, secondo le modalità indicate al punto 6 della deli-
bera. Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa,
consorzio, società consortile) non soddisf‌i tale ultima condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque rea-
lizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore
notturne, possono benef‌iciare dell’ulteriore riduzione compensa-
ta, purchè detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l’e-
laborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.
3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusiva-
mente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione
e vengono applicate dalle società di gestione dei sistemi di pa-
gamento differito dei pedaggi sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono es-
sere richieste:
a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2013 ovvero
nel corso dell’anno 2014, risultavano iscritte all’Albo nazionale
delle persone f‌isiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto
di cose per conto di terzi, di cui all’art. 1 della legge 6 giugno
b) dalle cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui
all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modif‌icazioni, dai con-
sorzi e dalle società consortili costituiti a norma del Libro V, ti-
tolo X, capo I, sez. II e II bis del codice civile, aventi nell’ oggetto
l’attività di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale alla
data del 31 dicembre 2013 ovvero durante il 2014.
c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione
Europea che, alla data del 31 dicembre 2013 ovvero nel corso
dell’anno 2014, risultavano titolari di licenza comunitaria rila-
sciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.
d) dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia
esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data
del 31 dicembre 2013, ovvero nel corso dell’anno 2014, risulta-
vano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all’art.
32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonchè dalle imprese e dai
raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione europea,
che esercitano l’attività di autotrasporto in conto proprio.
Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili
iscritte all’Albo nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2014 non-
chè le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili
titolari di licenza per il conto proprio a decorrere dal 1° gennaio
2014 possono richiedere di essere ammesse al benef‌icio delle ri-
duzioni compensate di cui sopra per i soli transiti autostradali
effettuati successivamente alla data di iscrizione all’Albo ovvero
dopo la data di rilascio della licenza in conto proprio.

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