Legislazione e documentazione
| Pagine | 763-769 |
763
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 12 maggio 2015, n. 74. Attuazione della direttiva
2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività
di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II) (Suppl. ord.
alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 136 del 15 giugno 2015).
(Estratto)
1. (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
(Omissis).
2.L’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
è sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Finalità della vigilanza). 1. Scopo principale della
vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi
diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la
sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicu-
razione, nonchè, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le ri-
spettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confron-
ti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato
al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.».
3.Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, è inserito il seguente:
«Art. 3 bis. (Principi generali della vigilanza) .1. La vigilanza
è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la
verifica continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazio-
ne o di riassicurazione e dell’osservanza delle disposizioni di vigi-
lanza da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.
2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicura-
zione comprende un’opportuna combinazione di attività cartola-
ri e ispezioni in loco.
3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in
modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità
dei rischi inerenti all’attività di un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
4. L’IVASS, nell’esercizio delle sue funzioni, tiene conto della
convergenza degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigi-
lanza dell’Unione europea.
5. Ai fini del comma 4 l’IVASS partecipa alle attività dell’AEAP
e si conforma ai suoi orientamenti e raccomandazioni, fornendo
adeguata motivazione ove ritenga di non conformarsi.».
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 ter è sostituito dal seguente: «1 ter. Fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, l’IVASS, nell’espletamento
delle sue funzioni, prende in considerazione il potenziale impatto
delle sue decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari dell’Unio-
ne europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto
delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli
opportuni scambi di informazioni con l’AEAP, il Comitato congiunto,
il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. In periodi
di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l’IVASS tiene conto
dei potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L’ordinamento
dell’IVASS è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e suc-
cessive modificazioni, e dall’articolo 13 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa,
finanziaria e contabile necessari ai fini dell’esercizio imparziale
ed efficace delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo;»;
(Omissis).
6.L’articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
è sostituito dal seguente:
«Art. 7. (Reclami). 1. Le persone fisiche e giuridiche, nonchè
le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interes-
si dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’IVASS,
per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel
presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura previ-
sta con regolamento.».
(Omissis)
8.Dopo l’articolo 9, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, è inserito il seguente:
«Art. 9 bis. (Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigi-
lanza). 1. L’IVASS svolge la propria attività in modo trasparente
e responsabile. Nel perseguimento di tali principi, fatto salvo il
rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna
periodicamente le seguenti informazioni:
a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative, delle raccomandazioni e degli orientamenti
generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro
provvedimento rilevante di carattere generale relativo ai sogget-
ti sottoposti a vigilanza;
b) i criteri generali e i metodi di vigilanza, inclusi gli stru-
menti utilizzati nell’ambito del processo di controllo prudenziale
di cui all’articolo 47 quinquies;
c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi
all’applicazione della regolamentazione prudenziale;
d) le modalità di esercizio delle opzioni previste dalla diret-
tiva n. 2009/138/CE;
e) gli obiettivi della vigilanza e le principali funzioni e atti-
vità svolte dall’IVASS.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in modo
tale da consentire un raffronto dei metodi di vigilanza adottati
dalle autorità di vigilanza degli Stati membri, anche mediante
l’utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario.».
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica, è sostituta dalla seguente: «Segreto d’ufficio»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I dipendenti
dell’IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l’Istituto
si avvale sono vincolati dal segreto d’ufficio, anche dopo la cessa-
zione del rapporto di lavoro o la conclusione dell’incarico.
Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti
nell’esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgati ad
alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o aggregata
in modo che non si possano individuare le singole imprese di as-
sicurazione o di riassicurazione.»;
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