Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. D.L. 29 dicembre 2009, n. 193. Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 302 del 30 dicembre 2009)

1. (Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51). Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».

  1. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42 quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

    2. (Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133). 1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 1:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.»;

    2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unità»;

    b) l’articolo 1 bis è abrogato;

    c) all’articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1 bis» sono soppresse;

    d) all’articolo 2, comma 3, le parole: «e 1 bis» sono soppresse;

    e) all’articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1 bis» sono soppresse.

  2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l’anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall’anno 2011, cui si provvede:

    a) quanto a euro 2.934.953 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

    b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall’anno 2011, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4.

    3. (Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti). 1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d’ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d’ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d’ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all’interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

  3. Non possono essere trasferiti d’ufficio ai sensi del presente articolo:

    a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell’organico;

    b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;

    c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

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    d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.

  4. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l’arrotondamento avviene per difetto.

  5. Le condizioni per il trasferimento d’ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

  6. Il trasferimento d’ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia.

  7. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

  8. Nell’ambito del distretto, l’ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell’organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall’ufficio con organico più ampio.Nell’ambito dell’ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

  9. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133.

    4. (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia). Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all’adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

  10. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1.Fino all’adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  11. All’articolo 51, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  12. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica...

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