Legislazione e documentazione

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L. 23 dicembre 2009, n. 191. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). (Suppl. ord. alla Gazzetta Uffi- ciale Serie gen. - n. 302 del 30 dicembre 2009). (Estratto) 2. (Disposizioni diverse). 28. Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 27, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell’apposita società, possono consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. 29. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro. 52. All’articolo 2 undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2 bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall’articolo 2 decies, sono destinati alla vendita.». «2 ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2 bis. 2 quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2 bis possono esercitare la prelazione all’acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma. Nelle more dell’adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2 bis ai sensi del comma 4 del presente articolo»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2 bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell’Agenzia del demanio, che può affidarle all’amministratore di cui all’articolo 2 sexies, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell’Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell’articolo 2 decies. Il dirigente del competente ufficio dell’Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinchè i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»; c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2 bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica». 212. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste » sono sostituite dalle seguenti:«quanto previsto»; b) all’articolo 10: 1) i commi 4 e 5 sono abrogati; 2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6 bis. Nei procedimenti di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del proceslegislazionePage 220 so sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonchè delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»; c) all'articolo 13:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30».

Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120

;

2) al comma 2 bis sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6 bis,»;

3) il comma 4 è abrogato.

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una o più convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti attività:

    1. acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

    2. iscrizione a ruolo del credito.

  2. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.

  3. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per

    lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

  4. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «capoversi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia».

  5. Al comma 4 dell'articolo 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale».

  6. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonchè mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale».

    Dec. (CE) 30 novembre 2009, n. 948. Decisione quadro 2009/948/GAi del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali

    (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 328 del 15 dicembre 2009).

    CAPOI PRINCIPI GENERALI

  7. (Obiettivo). 1. L'obiettivo della presente decisione quadro è promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità competenti di due o più Stati membri che conducono un procedimento penale ai fini di una più efficiente e corretta amministrazione della giustizia.

  8. Tale più stretta cooperazione è volta a: a)prevenire situazioni in cui la stessa persona sia oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una decisione definitiva in due o più Stati membri e costituire in tal modo una violazione del principio "ne bis in idem"; e

    b)raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli.

  9. (Oggetto e ambito di...

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