Legislazione e documentazione
Autore | Casa Editrice La Tribuna |
Pagine | 1343-1345 |
Page 1343
@I. L. 3 agosto 2009, n. 116. Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 188 del 14 agosto 2009)
1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.
2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 68 della medesima Convenzione.
3. (Modifiche al codice penale). 1. All’articolo 322 bis, secondo comma, numero 2), del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria».
4. (Introduzione dell’articolo 25 novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). 1. Dopo l’articolo 25 octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
Art. 25 novies. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria). 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377 bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
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5. (Introduzione degli articoli 740 bis e 740 ter del codice di procedura penale). 1. Dopo l’articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
Art. 740 bis. (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate). 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.
2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:
a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.
Art. 740 ter. (Ordine di devoluzione). 1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell’articolo 740 bis.
2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.
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6. (Autorità nazionale anti-corruzione). 1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 6 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell’attività.
7. (Autorità centrale). 1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l’Italia designa come autorità centrale il Ministro della giustizia.
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Le richieste di assistenza giudiziaria devono pervenire tradotte in lingua italiana.
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Il Ministro della giustizia provvede, altresì, nei casi previsti dagli articoli 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.
8. (Norma di copertura). 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 29.230 a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
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Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Allegato omesso)
@II. L. 30 luglio 2009, n. 99. Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (Suppl. ord. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 176 del 31 luglio 2009)
(Estratto).
15. (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale). 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 473 è sostituito dal seguente:
Art. 473. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).Pag...
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