Legislazione e documentazione
Autore | Casa Editrice La Tribuna |
Pagine | 591-599 |
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@I. L. 23 luglio 2009, n. 99. Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (Suppl. ord. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 176 del 31 luglio 2009)
(Estratto).
8. (Modifiche in materia di ICI). 1. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto
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Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
@II. D.M. (Min. svil. econ.) 23 luglio 2009. Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE
1. (Scopo). 1. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti sugli ascensori, come definiti dall’art. 1 e dall’art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato «regolamento», si dispone l’adozione di appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, da attuarsi in modo selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni singolo impianto.
2. (Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori). 1. Il proprietario o il suo legale rappresentante a partire dall’entrata in vigore del presente decreto in occasione della prima verifica periodica sull’impianto già programmata dall’Organismo notificato/dalla ASL/dall’Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l’ascensore contestualmente richiede e concorda l’effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell’art. 14 del regolamento, finalizzata alla realizzazione di un’analisi delle situazioni di rischio presenti nell’impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80).
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I soggetti responsabili affidatari di cui al comma 1 programmano che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il termini perentorio di:
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
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Qualora si valuti che alcune delle caratteristiche specifiche dell’ascensore sono di ostacolo alla messa in opera di uno o più degli interventi di adeguamento previsti dall’analisi dei rischi, in quanto protette dalla Sovrintendenza alle belle arti, il proprietario dell’ascensore o il suo legale rappresentante può fare certificare la speciale situazione del componente dell’impianto di ascensore da un ingegnere o architetto iscritto all’albo. In questo caso particolare l’ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all’art. 13 del regolamento, dà il suo parere sull’impossibilità della richiesta e indica le misure di compensazione che il proprietario deve far mettere in opera per tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti nelle predette norme di buona tecnica.
3. (Interventi di adeguamento). 1. L’ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all’art. 13 del regolamento, che ha effettuato o approvato l’analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull’impianto, che dovranno essere tassativamente attuati entro i termini seguenti:
entro cinque anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella A;
entro dieci anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella B.
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Le situazioni di rischio riportate nella tabella C potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entità.
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Le situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C sono quelle elencate nell’appendice NA della norma UNI EN 81-80. Ad esse devono essere rapportati i risultati di ogni analisi dei rischi, come pure le possibili misure da adottare.
4. (Controllo della esecuzione degli interventi prescritti). 1. Gli enti responsabili delle verifiche periodiche devono verificare, nel corso delle ispezioni successive, l’avvenuto adeguamento previsto dal presente decreto. Nel caso si verifichi il mancato adeguamento previsto dal presente decreto, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica ne comunica l’esito negativo al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza informando, per le rispettive competenze e responsabilità, il proprietario dello stabile e/o l’amministratore del condominio e la ditta di manutenzione.
5. (Responsabilità dell’esecuzione degli interventi prescritti). 1. Il proprietario dell’impianto di ascensore, o il suo legale rappresentante, è responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento nei termini previsti dal presente decreto e nel rispetto delle esecuzioni tecniche pre-Page 592viste dall’analisi di rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica.
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In caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento della sicurezza prescritti dall’Organismo notificato o dalla ASL o dall’Ispettorato del lavoro, l’impianto ascensore non potrà essere tenuto in esercizio.
6. (Adeguamenti specifici). 1. I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all’art. 3, comma 3:
misure per assicurare l’accessibilità ai disabili;
misure contro gli atti vandalici;
misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d’incendio,
non sono compresi nelle tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell’ambiente in cui l’impianto ascensore è inserito. Pertanto, è responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare.
7. (Oneri). 1. Gli oneri per l’esecuzione dell’analisi e della valutazione dei rischi sono a carico del proprietario o del legale rappresentante dell’impianto elevatore.
8. (Allegati). 1. Costituiscono parte integrante del presente decreto le tabelle A, B e C con l’elenco degli interventi da attuare sugli elevatori al fine del loro adeguamento.
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DECRETO MINISTERIALE
TABELLA A
Riferimento UNI EN 81-80 | Punto di controllo | |
1 | 3 | Precisione di livellamento e di fermata |
2 | 30 | Dispositivi di protezione della porta di piano |
3 | diversi | Adeguamento ascensori idraulici (secondo appendice NA UNI EN 81-80) |
4 | 31 | Dispositivi di blocco della porta di piano |
5 | 34 | Chiusura automatica porte di piano scorrevoli orizzontalmente |
6 | 38 | Rapporto sicuro tra superficie e portata |
7 | 40 | Presenza porta di carbina |
8 | 70 | Dispositivo di comando di ispezione e di arresto su tetto di cabina |
9 | 71-80 | Dispositivo di allarme in cabina e per il recupero di persone intrappolate nel vano di corsa |
TABELLA B
Riferimento UNI EN 81-80 | Punto di controllo | |
10 | 6-7 | Chiusura cieca o parziale del vano di corsa |
11 | 8 | Dispositivi di blocco per le porte di accesso (ispezione) al vano di corsa e alla fossa. |
12 | 13 | Difesa di separazione tra parti in movimento di più ascensori situati in un vano di corsa comune |
13 | 14 | Spazi liberi nella testata e nella fossa |
14 | 15 | Accesso sicuro alla fossa |
15 | 22 | Dislivelli e recessi nel locale del macchinario |
16 | 25 | Porte di cabina e/o piano cieche |
17 | 26 | Resistenza del fissaggio della porta di piano |
18 | 32 | Sbloccaggio di emergenza delle porte di piano con un attrezzo speciale |
19 | 43 | Protezione contro la caduta dal tetto di cabina |
20 | 45 | Illuminazione normale della cabina |
21 | 46 | Illuminazione di emergenza dalla cabina |
22 | 50a | Presenza di paracadute attivato da un limitatore di velocità compatibile per gli ascensori elettrici |
23 | 52 | Protezione contro l’eccesso di velocità in salita della cabina |
24 | 53 | Protezione contro il movimento incontrollato della cabina in salita o in discesa |
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25 | 56 | Ammortizzatori adeguati |
26 | 60a | Sistema per le manovre di emergenza di ascensori elettrici |
27 | 62 | Arresto e controllo di arresto del macchinario (contattori indipendenti) |
28 | 63 | Dispositivo contro l’allentamento delle funi o catene |
29 | 66 | Protezione contro l’elettrocuzione (IP2X) |
TABELLA C
Riferimento UNI EN 81-80 | Punto di controllo | |
30 | 1 | Installazione senza materiali pericolosi, per esempio amianto |
31 | 9 | Parere del vano di corsa al di sotto della soglia di ogni porta di piano |
32 | 10 | Protezione degli spazi accessibili situati al di sotto della cabina, del contrappeso o della massa di bilanciamento |
33 | 11 | Difesa del contrappeso o della massa di bilanciamento |
34 | 12 | Difesa di separazione in fossa degli ascensori in un vano di corsa comune |
35 | 19 | Accesso sicuro al locale del macchinario e delle pulegge di rinvio |
36 | 20 | Pavimento non sdrucciolevole nel locale del macchinario e delle pulegge di rinvio |
37 | 21 | Distanze orizzontali nel locale del macchinario |
38 | 23 | Adeguata illuminazione nel locale del macchinario e delle pulegge di rinvio |
39 | 24 | Supporti metallici o ganci per lo spostamento delle apparecchiature nel locale del macchinario e nel vano di corsa |
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