Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. L. 15 luglio 2009, n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 170 del 24 luglio 2009)

1. 1. La disposizione di cui all’articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi.

  1. All’articolo 235 del codice penale, il secondo comma é abrogato.

  2. Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 312 del codice penale é soppresso.

  3. Dopo l’articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: «Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide). - 1. L’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal territorio dello Stato é eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea). - 1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea é disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

  4. All’articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

  5. All’articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «e 373» sono inserite le seguenti: «, nonché dall’articolo 378».

  6. All’articolo 61 del codice penale, il numero 5) é sostituito dal seguente: «5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».

  7. All’articolo 342 del codice penale è premesso il seguente: Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale).Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni é punito con la reclusione fino a tre anni.

    La pena é aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto é provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto é attribuito é condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non é punibile.

    Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

  8. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l’articolo 393 é aggiunto il seguente: Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). - Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».

  9. L’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, è abrogato.

  10. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, é sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.»

  11. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».

  12. Dopo l’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, é inserito il seguente: «Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

  13. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

  14. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 é versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e, per l’altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».

  15. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 5 é sostituito dal seguente: «5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati all’interessato e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»;

    b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: «9. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l’atto impugnato.

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    La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

  16. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui é accordata la protezione sussidiaria; la sentenza é notificata al ricorrente e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed é comunicata al pubblico ministero.

  17. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell’interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d’appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza»;

    c) il comma 14 é sostituito dal seguente: «14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso é notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 del codice di procedura civile».

  18. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis é sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

  19. All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

  20. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo l’articolo 10 é inserito il seguente: «Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, é punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale.

  21. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 1.

  22. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

  23. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non é richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica...

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