Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine493-500

Page 493

@I. L. 15 luglio 2009, n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 170 del 24 luglio 2009)

(Estratto)

1. 1. - 13. (Omissis)

  1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis é sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

  2. - 17. (Omissis)

  3. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma é inserito il seguente: «L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

  4. All’articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) é sostituita dalla seguente: «a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

    Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».

  5. - 32. (Omissis)

    2. 1. - 8. (Omissis)

  6. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 104 é sostituito dal seguente: «Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1. Il sequestro preventivo é eseguito:

    1. sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

    2. sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

    3. sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa;

    4. sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese;

    5. sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

  7. - 19. (Omissis)

  8. L’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, é sostituito dal seguente: «Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell’Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali é effettuata con provvedimento del prefetto dell’ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l’azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all’articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui é devoluta la gestione dei beni.

  9. Il prefetto procede d’iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non é formulata dall’Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies.

  10. Il provvedimento del prefetto é emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell’emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile».

    3. 1. (Omissis).

  11. All’articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al secondo comma, numero 3), dopo le parole: «centri storici» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati»;

    2. dopo il secondo comma é aggiunto il seguente: «Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena é subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

  12. All’articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al primo comma, le parole: «o immobili » sono soppresse;

    2. il secondo comma é sostituito dal seguente: «Se il fatto é commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto é commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica laPage 494 pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»;

    3. dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

    Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio».

  13. - 66. (Omissis).

    @II. D.L. 1 luglio 2009, n. 78. Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, conv. con modificazioni nella L. 3 agosto 2009, n. 102 (Suppl. ord. n. 140 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 179 del 4 agosto 2009)

    (Estratto).

PARTE II

BILANCIO PUBBLICO.

23. (Proroga di termini). 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,».

2-21. (Omissis).

26. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

@III. D.M. (Min. svil. econ.) 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 158 del 10 luglio 2009)

1. (Finalità e ambito di intervento). 1. Ai sensi dell’art. 6, comma 9, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità di cui all’art. 1 del medesimo decreto legislativo, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce:

a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.

2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni e l’ulteriore definizione di cui al comma seguente.

  2. Singole unità immobiliari, ai fini del presente decreto si intende l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell’ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. È assimilata alla singola unità immobiliare l’unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche.

    3. (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). 1. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull’intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti, sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di seguito Linee guida.

  3. Formano parte integrante delle Linee guida gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

  4. Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 5, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.

  5. Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali di cui all’art. 4.

  6. Ai fini del comma 1, le regioni e le province autonome...

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