Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine895-908

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@I. D.M. (Min. giust.) 23 dicembre 2008, n. 222. Regolamento ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva n. 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 108 del 12 maggio 2009)

1. (Definizioni). 1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato;

b) per «decisione», la decisione 2006/337/CE della Commissione delle comunità europee del 19 aprile 2006, che adotta un formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni conformemente alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all’indennizzo delle vittime di reato;

c) per «punto centrale di contatto» il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia;

d) per «autorità di assistenza italiana» la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello del luogo in cui risiede il richiedente l’indennizzo,quando questi sia stabilmente residente in Italita ed il reato che dà luogo a forme di indennizzo sia stato commesso nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea;

e) per «autorità di assistenza del diverso Stato membro» l’autorità o l’organismo dello Stato membro dell’Unione europea in cui risiede stabilmente il richiedente, cui questi ha diritto di presentare la domanda, qualora il reato che dà luogo a forme di indennizzo sia stato commesso sul territorio italiano;

f) per «autorità di decisione italiana» le autorità italiane competenti, secondo le leggi speciali, a decidere sull’elargizione a carico dello Stato a favore della vittima di reato commesso nel territorio italiano, o dei suoi superstiti, quando il richiedente l’elargizione sia stabilmente residente in un altro Stato membro dell’Unione europea;

g) per «autorità di decisione del diverso Stato membro» l’autorità o l’organismo dello Stato membro dell’Unione europea in cui è stato commesso il reato, competente a decidere sull’elargizione, quando il richiedente sia stabilmente residente in Italia.

2. (Attività del punto centrale di contatto). 1. Il punto centrale di contatto:

a) elabora e provvede all’aggiornamento di note contenenti informazioni e ogni altra indicazione utile a consocere le leggi italiane che prevedono erogazioni di elargizioni a carico dello Stato a favore di vittima di reato commesso sul territorio italiano, o a favore dei superstiti, e trasmette le suddette note alla Commissione delle comunità europee per la pubblicazione sul sito Internet;

b) promuove la stretta collaborazione o lo scambio di informazioni tra le autorità di assistenza italiane e le autorità di decisione del diverso Stato membro;

c) promuove la stretta collaborazione alle autorità di assistenza italiane e a quelle di decisione italiane in merito all’applicazione del decreto legislativo.

3. (Attività dell’autorità di assistenza italiana). 1. L’autorità di assistenza italiana fornisce al richiedente:

a) le informazioni, indicate nell’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sulla base di quanto contenuto nel manuale elaborato e pubblicato sul sito Internet della Commissione delle comunità europee e, ove necessario, delle indicazioni fornite dal punto centrale di contatto;

b) i moduli per presentare la domanda di cui all’allegato A, conformi al formulario tipo di cui all’allegato 1 della decisione.

  1. Ricevuta la domanda, insieme con la relativa documentazione, l’autorità di assistenza italiana, senza compiere alcuna valutazione nel merito, la trasmette senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento, con modalità, anche di trasmissione telematica, che provino l’avvenuta ricezione, alla competente autorità di decisione del diverso Stato membro.

  2. Secondo i tempi e le modalità di cui al comma precedente, l’autorità di assistenza italiana trasmette, a richiesta del richiedente, le informazioni supplementari e l’eventuale documentazione accessoria,di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, allegando se necessario un elenco di tale documentazione.

    4. (Audizione del richiedente a cura dell’autorità di assistenza italiana). 1. Se l’autorità di decisione del diverso Stato membro decide di procedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, all’audizione diretta del richeidente, o di qualsiasi altra persona, nell’ambito del procedimento per la concessione dell’indennizzo, il procuratore generale della Repubblica presso l’autorità di assistenza italiana competente, o un suo delegato, comunica ai soggetti da ascoltare, all’autorità richiedente ed ai soggetti dei quali sia richiesta la presenza, il luogo, la data e le modalità previste per l’audizione, nel rispetto di quanto richiesto dalla autorità di decisione del diverso Stato membro.

  3. L’audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona cui procede l’autorità di decisione del diverso Stato membro ha luogo solo su base volontaria.

  4. Se si procede a videoconferenza il collegamento è disposto dal procuratore generale della Repubblica presso l’autorità di assistenza italiana competente, o da un suo delegato.

  5. Quando, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo, su richiesta dell’autorità di decisione del diverso Stato membro, l’autorità di assistenza italiana provvede all’audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, il procuratore generale della Repubblica presso l’autorità di assistenza italiana competente, o un suo delegato, comunica ai soggetti da ascoltare il luogo e la data previsti per l’audizione, almeno dieci giorni prima della data predetta, e procede all’audizione senza formalità, sulla base delle istanze formulate dalla autorità di decisione del diverso Stato membro. Alla documentazione dell’audizione si procede mediante verbale redatto secondo quanto previsto dagli articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Il verbale è trasmesso all’autorità di decisione richiedente nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui all’articolo 3, comma 2, del presente regolamento.

  6. Il procuratore generale della Repubblica presso l’autorità di assistenza italiana competente, o un suo delegato,Page 896 ove necessario, nomina un interprete ai sensi degli articoli 143 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto applicabili. I compensi spettanti all’interprete sono liquidati dal magistrato procedente secondo le disposizioni vigenti e posti a carico dello Stato, nei limiti di spesa di cui all’articolo 8 del decreto legislativo.

    5. (Attività dell’autorità di decisione italiana). 1. La competente autorità di decisione italiana comunica al richiedente e all’autorità di assistenza del diverso Stato membro, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nell’articolo 3, comma 2, del presente regolamento:

    a) l’avviso di avvenuta ricezione di cui all’allegato B, conforme al formulario tipo di cui all’allegato 1 della decisione, contenente le informazioni previste all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo;

    b) la decisione sulla domanda di indennizzo insieme con il formulario di cui all’allegato C conforme al formulario tipo di cui all’allegato II della decisione.

    6. (Audizione del richiedente richiesta dall’autorità di decisione italiana). 1. Se l’autorità di decisione italiana delibera di procedere all’audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo, invia la richiesta all’autorità di assistenza del diverso Stato membro con le modalità indicate nell’articolo 3, comma 2, del presente regolamento. La richiesta deve contenere indicazioni sulle formalità procedurali previste dalla legge italiana, con l’invito all’autorità di assistenza del diverso Stato membro, ricevente l’istanza, a comunicare tali formalità al soggetto da ascoltare.

  7. Se l’autorità di decisione italiana chiede all’autorità di assistenza del diverso Stato membro di procedere, in confromità alle leggi di quest’ultimo, all’audizione del richiedente, o di qualsiasi altra persona, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, ultima parte, del decreto legislativo, trasmette tale richiesta con le modalità indicate nell’articolo 3, comma 2, del presente regolamento.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

    È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Allegato A

FORMULARIO PER LA TRASMISSIONE DI UNA DOMANDA D'INDENNIZZO IN SITUAZIONI TRANSFRONTALIERE

(articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE)

  1. Riferimento del caso:

  2. Lingua della domanda ed eventuali documenti giustificativi (articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/80/CE):

  3. Domanda trasmessa da:

    Informazioni relative all'autorità di assistenza (autorità di trasmissione)

    Nome dell'autorità competente:

    Stato membro:

    Persona di contatto o servizio responsabile per it trattamento del caso:

    Indirizzo:

    Numero di telefono (comprensivo di prefisso):

    Numero di fax:

    Indirizzo di posta elettronica:

  4. A:

    Informazioni relative all'autorità di decisione (autorità di ricezione)

    Nome dell'autorità competente:

    Stato membro:

    Indirizzo:

    Numero di telefono (comprensivo di prefisso):

    Numero di fax:

    Indirizzo di posta elettronica:

  5. Generalità della persona che chiede l'indennizzo:

    Cognome:

    Nome:

    Sesso:

    Data di nascita:

    Nazionalità:

    Indirizzo e codice postale:

    Domicilio abituale (se diverso dal luogo di residenza):

    Numero di telefono (comprensivo di prefisso):

    Numerò di fax:

    Indirizzo di posta elettronica:

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    Coordinate bancarie (per i bonifici indicare il BIC anziché il codice bancario e l'IBAN anziché il numero di conto):


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    Se del caso...

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