Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine397-405

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@I. L. 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Suppl. ord. n. 95/L alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009)

(Estratto).

CAPO IV

GIUSTIZIA

62. (Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). 1. Dopo l’articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

Art. 2668 bis. (Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale). La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

Art. 2668 ter. (Durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). Le disposizioni di cui all’articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili

.

63. (Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari). 1. Dopo l’articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è inserito il seguente:

Art. 19 bis. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 61 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l’inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L’archivio di cui al comma 1 contiene l’elenco delle relative annotazioni, con l’indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l’elenco delle relative annotazioni, con l’indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall’articolo 19, secondo comma.

5. L’Agenzia del territorio provvede all’assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall’attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

.

64. (Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare). 1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell’articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

  1. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.

  2. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972.

  3. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    @II. Ord. (Pres. Cons. Ministri) 15 maggio 2009, n. 3769. Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in affitto a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell’articolo 2, commi 10 e 11, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 117 del 22 maggio 2009)

    1. 1. Il Commissario delegato provvede a reperire, anche per il tramite dei sindaci interessati, alloggi ad uso abitativo non utilizzati, arredati e dotati di impianto di riscaldamento, nel territorio della regione Abruzzo.

  4. Il rapporto di locazione è disciplinato in base all’allegato schema di convenzione tipo aperta all’adesione dei proprietari degli immobili resi disponibili, per la locazione temporanea di alloggi in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma, i cui componenti dichiarino in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di non disporre di un’altra soluzione abitativa alternativa nel territorio abruzzese.

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  5. I sindaci dei comuni di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, in qualità di soggetti attuatori ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1º maggio 2009, provvedono ad assegnare le singole unità abitative ai beneficiari secondo criteri di priorità che tengono conto dei seguenti requisiti: vicinanza dell’immobile al comune di residenza del beneficiario, numero dei componenti del nucleo familiare, presenza di persone disabili o portatori di handicap, di anziani e di minori di età.

  6. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, gli assegnatari degli alloggi stipulano appositi contratti di locazione temporanea con i proprietari degli immobili in relazione ai quali i sindaci di cui al comma 3 provvedono al pagamento del canone indicato nel comma 5. La durata temporale della locazione è di sei mesi, rinnovabile di ulteriori sei mesi, fino al limite di diciotto mesi complessivi. Il diritto di godimento dell’immobile locato cessa in ogni caso decorsi trenta giorni dalla comunicazione al locatore ed all’assegnatario della revoca dell’assegnazione dell’alloggio disposta dai sindaci per sopravvenuta dichiarazione di agibilità dell’abitazione principale dell’assegnatario ovvero per effetto della ricostruzione della stessa. Non è previsto alcun deposito cauzionale. Non è consentita la sublocazione.

  7. Il canone di locazione del contratto, a meno di diversa e specifica dichiarazione di congruità acquisita dalla competente Agenzia del territorio, viene determinato, tenuto conto della misura della superficie coperta calpestabile, nella misura massima di seguito indicata:

    a) monolocale – 2 posti letto circa 30 mq – fino a € 400;

    b) bilocale – min. 3 posti letto circa 50 mq – fino a € 500;

    c) trilocale – min. 4 posti letto circa 60 mq – fino a € 600;

    d) quadrilocale – min. 5 posti letto circa 80 mq – fino a € 800.

  8. Gli oneri condominiali, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di utenze domestiche (es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura ove del caso dei contatori, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, restano a carico dell’assegnatario dell’alloggio.

  9. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono a carico delle risorse di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

    I sindaci provvedono a comunicare al Dipartimento della protezione civile i relativi fabbisogni ai fini del trasferimento delle risorse occorrenti. I medesimi sindaci trasmettono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile un’analitica rendicontazione delle spese sostenute.

  10. Gli assegnatari degli alloggi non possono godere dei benefici previsti dall’art. 11 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, e successive integrazioni e modificazioni.

    La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO APERTA ALL’ADESIONE DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE USO ABITAZIONE TEMPORANEA ALLA POPOLAZIONE DELL’AREA ABRUZZESE COLPITA DALL’EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009

L’anno 2009, il giorno . . . del mese di . . ., presso gli uffici del Comune di . . .:

– il Comune di . . ., nella persona del funzionario all’uopo delegato . . ., in seguito nominato “Amministrazione”;

e

– il Sig./Soc. . . . con residenza/sede in . . . Via . . . CF . . ., in seguito chiamato “proprietario”, e – il Sig. . . ., nato a . . . il . . . con residenza in . . . Via . . . CF . . ., beneficiano dell’assegnazione di una casa ad uso abitazione a titolo temporaneo per sé e per il proprio nucleo familiare composto da (indicare nome, cognome, data di nascita, grado di parentela)

. . .

. . .

. . .

. . .

in quanto l’abitazione principale sita in . . . Via . . . n. . . . è stata distrutta/dichiarata inagibile con ordinanza sindacale n. . . . del . . . a causa del sisma del 6 aprile 2009, in seguito chiamato “assegnatario”;

premesso

– che in data 6 aprile 2009 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2009, n. 81, concernente la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine al predetto...

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