Legislazione e documentazione

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Rivista penale 5/2015
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 18 febbraio 2015, n. 7. Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo, anche di matrice internazionale, nonchè proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi
di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizza-
zioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 41 del 19 feb-
braio 2015), convertito, con modif‌icazioni, nella L. 17 aprile 2015, n.
43 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 91 del 20 aprile 2015).
(Estratto)
CAPO I
NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO
ANCHE INTERNAZIONALE
1. (Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo). 1. Al-
l’articolo 270 quater del codice penale, dopo il primo comma è
aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, e
salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con
la pena della reclusione da cinque a otto anni.».
2. Dopo l’articolo 270 quater del codice penale è inserito il
seguente:
«Art. 270 quater.1 Organizzazione di trasferimenti per
f‌inalità di terrorismo. Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis
e 270 quater, chiunque organizza, f‌inanzia o propaganda viaggi
in territorio estero f‌inalizzati al compimento delle condotte con
f‌inalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies, è punito con la
reclusione da cinque a otto anni.».
3. All’articolo 270 quinquies del codice penale, sono apporta-
te le seguenti modif‌icazioni:
a) alla f‌ine del primo comma, dopo le parole: «della persona
addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè della persona
che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per
il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere
comportamenti univocamente f‌inalizzati alla commissione delle
condotte di cui all’articolo 270 sexies»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene pre-
viste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi adde-
stra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o
telematici.».
3 bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270 bis,
270 ter, 270 quater, 270 quater.1 e 270 quinquies del codice
penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà
genitoriale quando è coinvolto un minore.
2. (Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle
attività terroristiche). 1. Al codice penale sono apportate le se-
guenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 302, primo comma, è aggiunto, inf‌ine, il se-
guente periodo: «La pena è aumentata se il fatto è commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.»;
b) all’articolo 414 sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
1) al terzo comma è aggiunto, inf‌ine, il seguente periodo:
«La pena prevista dal presente comma nonchè dal primo e dal
secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.»;
2) al quarto comma è aggiunto, inf‌ine, il seguente periodo:
«La pena è aumentata f‌ino a due terzi se il fatto è commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.».
b bis) all’articolo 497 bis, primo comma, le parole: «è punito
con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle
seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni».
1 bis. Dopo l’articolo 234 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
«Art. 234 bis. (Acquisizione di documenti e dati informatici).
1. È sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati infor-
matici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili
al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo
titolare».
1 ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguen-
ti modif‌icazioni:
a) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta
la seguente:
«m bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di docu-
mento di identif‌icazione falso previsti dall’articolo 497 bis del
b) all’articolo 381, comma 2, la lettera m bis) è abrogata.
1 quater. All’articolo 226 delle norme di attuazione, di coor-
dinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quando sia
necessario per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzio-
ne di delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51,
comma 3 bis, del codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di
quelli di cui all’articolo 51, comma 3 quater, del codice, commes-
si mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procurato-
re può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro
mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traff‌ico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,
quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell’at-
tività f‌inalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.».
2. Ai f‌ini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo
9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146,
svolte dagli uff‌iciali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonchè
delle attività di prevenzione e repressione delle attività terrori-
stiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all’articolo 7 bis,
comma 2, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modif‌icazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l’organo del Mi-
nistero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi
di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni
dell’autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti
utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270 bis e
270 sexies del codice penale, nel quale conf‌luiscono le segnala-
zioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal
medesimo comma 2 dell’articolo 7 bis del decreto legge n. 144 del

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