Legislazione e documentazione

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Rivista penale 4/2015
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 18 febbraio 2015, n. 7. Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo, anche di matrice internazionale, nonchè proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi
di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organiz-
zazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 41
del 19 febbraio 2015).
CAPO I
NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO
ANCHE INTERNAZIONALE
1. (Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo). 1. Al-
l’articolo 270 quater del codice penale, dopo il primo comma è
aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, e
salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con
la pena della reclusione da tre a sei anni.».
2. Dopo l’articolo 270 quater del codice penale è inserito il
seguente:
«Art. 270 quater.1 Organizzazione di trasferimenti per f‌inali-
tà di terrorismo.
Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiun-
que organizza, f‌inanzia o propaganda viaggi f‌inalizzati al compi-
mento delle condotte con f‌inalità di terrorismo di cui all’articolo
270 sexies, è punito con la reclusione da tre a sei anni.».
3. All’articolo 270 quinquies del codice penale, sono apporta-
te le seguenti modif‌icazioni:
a) alla f‌ine del primo comma, dopo le parole: «della persona
addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè della persona
che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per
il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere
comportamenti f‌inalizzati alla commissione delle condotte di cui
all’articolo 270 sexies»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene pre-
viste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.».
2. (Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle
attività terroristiche). 1. Al codice penale sono apportate le se-
guenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 302, primo comma, è aggiunto, inf‌ine, il se-
guente periodo: «La pena è aumentata se il fatto è commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.»;
b) all’articolo 414 sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
1) al terzo comma è aggiunto, inf‌ine, il seguente periodo:
«La pena prevista dal presente comma nonchè dal primo e dal
secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.»;
2) al quarto comma è aggiunto, inf‌ine, il seguente periodo:
«La pena è aumentata f‌ino a due terzi se il fatto è commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.».
2. Ai f‌ini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo
9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146,
svolte dagli uff‌iciali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonchè
delle attività di prevenzione e repressione delle attività terrori-
stiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all’articolo 7 bis,
comma 2, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modif‌icazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l’organo del Mi-
nistero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi
di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni
dell’autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti
utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270 bis e
270 sexies del codice penale, nel quale conf‌luiscono le segnala-
zioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal
medesimo comma 2 dell’articolo 7 bis del decreto legge n. 144 del
2005, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge n. 155 del 2005.
3. I fornitori di connettività, su richiesta dell’autorità giudiziaria
procedente, inibiscono l’accesso ai siti inseriti nell’elenco di cui al
comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche in-
dividuate e def‌inite con il decreto previsto dall’articolo 14 quater,
4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270 bis,
270 ter, 270 quater e 270 quinquies del codice penale commes-
si con le f‌inalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies del
codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di
ritenere che alcuno compia dette attività per via telematica, il
pubblico ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori di
servizi di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di im-
missione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle
medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere
alla rimozione dello stesso. I destinatari adempiono all’ordine
immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ri-
cevimento della notif‌ica. In caso di mancato adempimento, si di-
spone l’interdizione dell’accesso al dominio internet nelle forme
e con le modalità di cui all’articolo 321 del codice di procedura
5. All’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di f‌inanza» sono inserite le
seguenti: «, nonchè al Comitato di analisi strategica antiterrori-
smo».
3. (Integrazione della disciplina dei reati concernenti l’uso e la
custodia di sostanze esplodenti). 1. Dopo l’articolo 678 del codice
penale, è inserito il seguente:
«Art. 678 bis. (Detenzione abusiva di precursori di esplosivi).
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Sta-
to, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le
miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi
nell’allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l’arre-
sto f‌ino a diciotto mesi e con l’ammenda f‌ino a euro 247.».
2. Dopo l’articolo 679 del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 679 bis. (Omissioni in materia di precursori di esplo-
sivi). Chiunque omette di denunciare all’Autorità il furto o la

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