Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2015
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 17 marzo 2015. Limitazioni all’aff‌lus-
so e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Procida
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 74 del 30 marzo 2015).
1. (Divieto ). Dal 2 aprile 2015 al 27 settembre 2015, sono
vietati l’aff‌lusso e la circolazione sull’isola di Procida de-
gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabilmente
residente sull’isola, anche se risultino cointestati con per-
sone residenti.
2. (Deroghe). Nel periodo di cui all’art. 1 sono esclusi dal
divieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa este-
ra e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di
soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che
siano condotti da persone non residenti in alcun comune
della Campania che possono sbarcare e circolare sull’isola
solo per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno
rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati;
b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell’isola che,
pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comu-
nali della tassa per lo smaltimento dei rif‌iuti solidi urbani, e
che possono sbarcare e circolare sull’isola per raggiungere
il luogo di destinazione. Per il libero transito sull’isola, do-
vranno munirsi di specif‌ico abbonamento alle aree di sosta
in concessione ed esporre apposito contrassegno;
c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la
propria residenza nel comune di Procida;
d) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine,
veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi
nell’isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli
appartenenti al servizio ecologico dell’Amministrazione
provinciale e regionale;
e) autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti
dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del de-
creto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modif‌iche ed integrazioni, rilasciato da
una competente autorità italiana o estera;
f) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull’isola
di Procida, nonchè autoveicoli che trasportano artisti e
relative attrezzature per occasionali prestazioni di spetta-
colo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa
autorizzazione rilasciata di volta in volta dall’Ammini-
strazione comunale;
g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, non-
chè autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere fer-
me, per tutto il periodo di divieto di cui all’art. 1, nel punto
in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari
di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t,
ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi
commerciali;
i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa comples-
siva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai
giorni feriali dal lunedì al venerdì;
j) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature
in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale
dell’ARPAC, della ASL e veicoli elettrici.
3. (Autorizzazioni in deroga). Al Prefetto di Napoli è con-
cessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed
urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al
divieto di sbarco e di circolazione sull’isola di Procida. Tali
autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore
alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze
che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non
si esaurissero in questo termine temporale, l’Amministra-
zione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi
può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto
periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
4. (Sanzioni). Chiunque viola i divieti di cui al presente
decreto è punito con la sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come
previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto
del Ministro della Giustizia in data 16 dicembre 2014.
5. (Vigilanza). Il Prefetto di Napoli è incaricato della ese-
cuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul ri-
spetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto
il periodo considerato.
II
D.M. (Min.trasp.) 17 marzo 2015. Limitazioni all’aff‌lusso e
alla circolazione dei veicoli sull’isola di Capri ed Anaca-
pri (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 74 del 30 marzo 2015).
1. (Divieto). Dal 2 aprile 2015 al 1° novembre 2015 e dal
20 dicembre 2015 al 7 gennaio 2016, sono vietati l’aff‌lusso
e la circolazione sull’isola di Capri degli autoveicoli, moto-
veicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti

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