Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2015
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. svil. econ.) 3 febbraio 2015, n. 25. Regolamento
recante modif‌iche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Mini-
stro dello sviluppo economico recante norme per l’ammini-
strazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di
garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione,
in attuazione dell’articolo 115 del codice delle assicurazioni
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 59 del 12 marzo 2015).
1. (Modif‌iche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19). 1. Al decreto 30
gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico, recan-
te le norme per l’amministrazione, la contribuzione e i limiti di
intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazio-
ne e di riassicurazione, in attuazione dell’articolo 115 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settem-
bre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modif‌iche:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la
seguente:
«c bis) «danneggiato»: l’assicurato, l’impresa di assicurazione
o di riassicurazione, o i loro aventi causa che abbiano subito un
danno patrimoniale dal mediatore o dai mediatori solidalmente
responsabili e non siano stati risarciti dal mediatore stesso o da-
gli altri solidalmente responsabili;»;
b) all’articolo 1, comma 1, la lettera e), è sostituita dalla
seguente:
«e) «IVASS»: l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;»;
c) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera h), sono inserite
le seguenti:
«h bis) «sinistro»: azione od omissione che causa il danno
patrimoniale. A tal f‌ine, si considera unico sinistro l’insieme
dei fatti causativi di danno a carico dello stesso danneggiato,
ascrivibili al medesimo mediatore o ai medesimi mediatori so-
lidalmente responsabili. In tal caso, i fatti lesivi si considerano
occorsi nell’anno in cui si è verif‌icato il primo di essi, anche se gli
stessi si sono protratti per più annualità;»;
«h ter) «massimale globale»: il massimale della polizza di assicu-
razione della responsabilità civile dei mediatori di assicurazione e di
riassicurazione previsto in relazione all’insieme dei sinistri che sono
accaduti nell’anno di riferimento, ai sensi degli articoli 110, comma
3 e 112, comma 3 del codice. Tale massimale comprende l’insieme
delle richieste di risarcimento del danno patrimoniale che sono
avanzate da una pluralità di danneggiati al medesimo mediatore, o
ai medesimi mediatori solidalmente responsabili, per fatti lesivi ac-
caduti nel medesimo anno, così come def‌initi dalla lettera h bis).»;
d) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Limiti di intervento del Fondo). - 1. Il Fondo risarci-
sce il danno patrimoniale arrecato dal mediatore, o dai mediatori
solidalmente responsabili, relativamente all’anno in cui il sini-
stro è accaduto, secondo i seguenti limiti:
a) il massimale minimo della polizza nella misura determi-
nata secondo le previsioni degli articoli 110, comma 3, e 112,
comma 3, del codice
b) il doppio del massimale minimo della medesima polizza
determinato globalmente per tutti i sinistri provocati dai media-
tori solidalmente responsabili, ai sensi dell’articolo 110, comma
3 e 112, comma 3, del codice.
2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, i risarcimenti sono
liquidati secondo l’ordine cronologico delle richieste pervenute
al Fondo.
3. Fermi i limiti d’importo indicati al comma 1, il Fondo risar-
cisce gli aventi causa dell’assicurato o dell’impresa di assicura-
zione o di riassicurazione esclusivamente per il diritto che l’as-
sicurato o l’impresa di assicurazione o di riassicurazione poteva
far valere nei confronti del Fondo. Il Fondo oppone a tali aventi
causa le stesse eccezioni opponibili all’assicurato o all’impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
4. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per
il mancato indennizzo previsto dalla polizza ai sensi dell’articolo
115 del codice.»;
e) all’articolo 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla se-
guente:
«a) adotta gli atti di amministrazione aff‌idando le attività
conseguenti alla CONSAP sulla base di apposito atto conven-
zionale atitolo oneroso che disciplina tutti i servizi forniti dalla
CONSAP medesima, ivi compresa la tenuta della contabilità, dei
libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei
documenti relativi alla gestione;»;
f) all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la
seguente:
«a bis) determina in via generale i documenti e gli atti che
i danneggiati devono produrre per l’esame della richiesta di
intervento del Fondo curandone la pubblicazione sul sito della
CONSAP e richiede eventuali documenti integrativi rispetto a
quelli presentati dal danneggiato;»;
g) l’articolo 7, è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Segretario del Comitato). - 1. Il segretario del Comi-
tato di cui all’articolo 4, comma 3:
a) raccoglie tutta la documentazione relativa agli affari da
sottoporre al Comitato, nonchè ogni altro atto necessario alle
deliberazioni;
b) redige i verbali delle riunioni del Comitato e ne cura la tra-
scrizione sull’apposito registro, assicurandone, altresì, la relativa
conservazione;
c) trasmette alla CONSAP le delibere adottate ai f‌ini della
relativa attuazione;
«d) presenta al Comitato il progetto di rendiconto f‌inanziario
e la relativa relazione.»;
h) l’articolo 9, è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Modalità di intervento del Fondo). - 1. L’intervento
del Fondo è attivato con richiesta risarcitoria, inoltrata median-
te lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
altra modalità telematica idonea a garantire la certezza della
ricezione, indirizzata al Fondo. La richiesta è corredata dalla
documentazione comprovante i fatti e le circostanze che hanno
determinato il sinistro, gli elementi che fondano la legittimazio-

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