Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2015
Legislazione
e documentazione
I
Par. (Min. trasp.) 13 novembre 2014, Prot. n. 25630/8.7.6. Guida
di motocicli con la patente di categoria B.
Con la mail del 12 novembre 2014 la S.V. ha chiesto alla scri-
vente amministrazione di chiarire se l’autorizzazione ad eserci-
tarsi alla guida per il conseguimento della patente di guida di
categoria B è possibile condurre motocicli.
Al riguardo, si comunica che l’art. 122 del codice della strada
prevede, al comma 2, che l’autorizzazione ad esercitarsi alla gui-
da “consente all’aspirante di esercitarsi alla guida su veicoli delle
categorie per le quali è stata richiesta la patente…”. Poiché la
categoria B consente, in Italia, di condurre anche veicoli rien-
tranti nella categoria A1, la suddetta autorizzazione consente di
esercitarsi alla guida anche di motocicli di cilindrata massima di
125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/
peso non superiore a 0.1 kW/kg.
Si ricorda, per completezza di informazione, che ai sensi
dell’art. 122, comma 5, del codice della strada, le esercitazioni
svolte su veicoli sui quali non può prendere posto, oltre al condu-
cente, altra persona in funzione di istruttore, sono “consentite in
luoghi poco frequentati”.
II
D.M. (Min. int.) 29 dicembre 2014. Modalità di f‌issazione delle
date di esame per il conseguimento dell’attestato di abilita-
zione all’esercizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed
ai trasporti in condizioni di eccezionalità (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 15 del 20 gennaio 2015).
1. (Fissazione delle date di esame). A partire dal 1° genna-
io 2015, le date delle prove di esame per il conseguimento e il
rinnovo dell’attestato di abilitazione all’esercizio del servizio di
scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni
di eccezionalità sono f‌issate direttamente dal dirigente di cia-
scun compartimento, con cadenza almeno trimestrale, sulla ba-
se del numero di istanze presentate, con lo stesso decreto con
il quale egli istituisce la commissione presso la quale sostenere
l’esame di abilitazione. Il decreto sarà reso noto ai soggetti inte-
ressati mediante pubblicazione nel sito istituzionale della Polizia
di Stato.
III
Provv. (Ivass) 27 gennaio 2015, n. 28. Modif‌iche al regolamento
n. 1 dell’8 ottobre 2013, concernente la procedura di irro-
gazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 26 del 2 febbraio 2015).
1. (Modif‌iche all’art. 3, comma 2). 1. All’art. 3, comma 2, del re-
golamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013, le lettere a), c) e d)
sono sostituite come segue:
«a) Servizio Ispettorato: accerta e contesta le violazioni; cura
la fase istruttoria dei procedimenti da esso avviati;
c) Servizio Vigilanza Prudenziale: accerta e contesta le
violazioni riguardanti soggetti vigilati diversi dagli intermediari
assicurativi e riassicurativi; cura la fase istruttoria dei procedi-
menti da esso avviati;
d) Servizio Vigilanza Intermediari: accerta e contesta le
violazioni riguardanti intermediari assicurativi e riassicurativi;
cura la fase istruttoria dei procedimenti da esso avviati;»
2. (Modif‌iche all’art. 8, comma 2). 1. All’art. 8, comma 2, del re-
golamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013, le lettere b), c) e d)
sono sostituite come segue:
«b) per gli atti notif‌icati dal Servizio Ispettorato le controde-
duzioni, la richiesta di audizione e l’istanza di sospensione del
procedimento ai sensi dell’art. 326 del decreto sono presentate
al Servizio medesimo;
c) per gli atti notif‌icati dal Servizio Vigilanza Prudenziale, dal
Servizio Vigilanza Intermediari e dal Servizio Studi e Gestione
Dati, le controdeduzioni e la richiesta di audizione sono presen-
tate al Servizio che ha avviato il procedimento sanzionatorio.».
3. (Modif‌iche all’art. 10, comma 7). 1. All’art. 10, comma 7, del
regolamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013, la lettera b) è so-
stituita come segue:
«b) il Servizio Ispettorato, il Servizio Vigilanza Prudenziale,
il Servizio Vigilanza Intermediari ed il Servizio Studi e Gestione
Dati secondo le rispettive competenze, per le violazioni di cui al
comma 3.».
4. (Modif‌iche all’art. 11, comma 2). 1. All’art. 11 del regolamento
IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013, il comma 2 è sostituito dal se-
guente:
«2. Il soggetto destinatario dell’atto di contestazione notif‌i-
cato dal Servizio Ispettorato ai sensi dell’art. 327 del decreto,
qualora intenda avvalersi della facoltà prevista dal comma 2
dello stesso articolo, ne dà comunicazione entro 60 giorni dalla
notif‌ica degli addebiti al medesimo Servizio il quale, se ritenuto
necessario, provvede entro 30 giorni dalla scadenza del termine
assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata ad effettuare
le verif‌iche in ordine all’adozione da parte del soggetto stesso
delle misure correttive previste. In tale ipotesi la relazione moti-
vata che il Servizio Ispettorato trasmette al Servizio Sanzioni ai
sensi dell’art. 10, comma 4, del presente regolamento riporta in
allegato la relazione predisposta dal Servizio medesimo recante
gli esiti delle predette verif‌iche, il giudizio sulla idoneità delle
misure correttive ad eliminare la disfunzione riscontrata ed
eventuali rilievi da esso formulati con riferimento alle misure
correttive stesse, dando anche conto delle osservazioni presen-
tate dal soggetto interessato in merito ai rilievi ricevuti. Nel caso
in cui il soggetto destinatario dell’atto di contestazione comuni-
chi al Servizio Ispettorato entro 60 giorni dalla notif‌ica dell’atto
che non intende effettuare gli interventi correttivi, ovvero non
effettui alcuna comunicazione nello stesso termine, il procedi-
mento prosegue secondo quanto previsto dall’art. 327, comma
3, del decreto, salvo quanto stabilito dall’art.15, comma 1, del
presente regolamento; il Servizio Ispettorato ne dà notizia al
Servizio Sanzioni nell’ambito della relazione motivata.».

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