Legislazione e documentazione
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
Legislazione e
documentazione
I
Det. (Min. trasp.) 22 luglio 2014. Modifiche al disciplinare per
le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, ap-
provato con provvedimento del 27 novembre 2002, e succes-
sive modificazioni e integrazioni (
Gazzetta Ufficiale Serie
gen. - n. 242 del 17 ottobre 2014).
1. Sono apportate le allegate modifiche al disciplinare per le
scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato
con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno del 27
novembre 2002, come modificato ed integrato con provvedimenti
dirigenziali del Ministero dei trasporti di concerto con il Mini-
stero dell’interno del 19 dicembre 2007 e del 27 febbraio 2012.
2. Le disposizioni inerenti i veicoli e l’attività di formazione e
abilitazione delle scorte tecniche, come modificate dal presente
provvedimento, entrano in vigore il trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione.
3. Il presente provvedimento verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Al l e g A t o
MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE
ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA
APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2002
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
1. All’articolo 2, comma 1, dopo le parole «ovvero di catego-
ria» sono aggiunte le seguenti:
«A2 o».
2. All’articolo 3, comma 6, le parole «almeno 12 ore» sono
sostituite dalle seguenti:
«almeno 9 ore».
3. All’articolo 3 bis, comma 2, le parole «almeno 6 ore» sono
sostituite dalle seguenti:
«almeno 5 ore».
4. All’articolo 5, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5 bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), c) e d) si
applicano altresì al veicolo del direttore di gara».
5. All’articolo 7 bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. Nell’ambito dell’efficacia spaziale e temporale dell’or-
dinanza di sospensione temporanea della circolazione di cui al-
l’art. 9, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
i concorrenti e gli altri soggetti ammessi a partecipare alla com-
petizione, sono tenuti a rispettare esclusivamente i regolamenti
sportivi approvati dal CONI. Il direttore di gara, conformemente
alle disposizioni dei regolamenti sportivi, può vietare ai soggetti
che costituiscono pericolo o intralcio alla sicurezza della gara di
seguire o precedere i concorrenti».
II
D.P.C.M. 25 settembre 2014. Determinazione del numero mas-
simo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio
con autista adibite al trasporto di persone (Gazzetta Ufficia-
le Serie gen. - n. 287 del 11 dicembre 2014).
1. (Oggetto e ambito di applicazione). 1. Il presente decreto fis-
sa il numero, per le amministrazioni centrali dello Stato di cui
all’art. 2, comma 1, e disciplina l’utilizzo, da parte delle ammini-
strazioni pubbliche di cui all’art. 3, comma 1, delle autovetture
di servizio con autista per il trasporto di persone, assegnate ad
uso esclusivo o non esclusivo, al fine di conseguire obiettivi di ri-
sparmio di spesa e trasparenza nell’utilizzo delle stesse autovet-
ture, anche attraverso modalità innovative di gestione, nonchè di
razionalizzazione degli spostamenti per motivi di servizio. Sono
rimesse alla valutazione degli organi costituzionali la definizione
del numero e la disciplina delle modalità di utilizzo delle auto di
servizio e di rappresentanza.
2. Il presente decreto non si applica alle autovetture uti-
lizzate dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e re-
pressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi
istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa e per
i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da
Anas S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, non-
chè per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche
e degli uffici consolari svolti all’estero.
3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l’uso
delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni
di sicurezza e di protezione personale.
2. (Numero delle autovetture di servizio presso le amministra-
zioni centrali dello Stato). 1. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ciascuna amministrazione cen-
trale dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese
le strutture di cui si avvale ciascun Ministro senza portafoglio, le
Forze di polizia, le Forze armate e le Agenzie governative nazio-
nali, comprese le agenzie fiscali, può disporre, in uso non esclu-
sivo, di un numero massimo di 5 autovetture di servizio, secondo
i criteri di seguito elencati:
a) 1 autovettura se il numero di dipendenti in servizio presso
l’amministrazione è inferiore o pari a 50 unità;
b) 2 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso
l’amministrazione è compreso tra 51 e 200 unità;
c) 3 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso
l’amministrazione è compreso tra 201 e 400 unità;
d) 4 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso
l’amministrazione è compreso tra 401 e 600 unità;
e) 5 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso
l’amministrazione è superiore a 600 unità.
2. In aggiunta alle autovetture di cui al comma 1 può essere
assegnata un’ulteriore autovettura, in uso esclusivo e limitata-
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leg
1/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
mente al periodo di durata dell’incarico, al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 1, sono computate an-
che le autovetture di servizio oggetto di contratto di locazione o
noleggio in corso, o a qualunque altro titolo utilizzate, alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le pubbliche amministrazioni non possono
avvalersi ad alcun titolo di autovetture di altre amministrazioni
per il trasporto di persone a uso esclusivo o non esclusivo.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 riducono il contin-
gente delle autovetture di servizio, fino al raggiungimento dei
limiti di cui al medesimo comma, mediante procedure di dismis-
sione delle stesse a titolo oneroso ovvero cedendole a titolo gra-
tuito alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte
nell’anagrafe unica delle ONLUS ai sensi dell’art. 11, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che prestano servizi di as-
sistenza sociale e sanitaria. Le risorse finanziarie ricavate dalle
riduzioni di spesa relative alla cessione, alla manutenzione, al
noleggio e all’esercizio di autovetture, accertate a consuntivo,
possono essere destinate, in aggiunta a quelle disponibili a
legislazione vigente, nella misura massima del 50 per cento e
comunque nel rispetto del limite di cui all’art. 5, comma 2, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, all’acquisizione di buoni taxi.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 che, alla data di pub-
blicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo, fino a cinquanta
autovetture riducono il contingente delle proprie autovetture
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le am-
ministrazioni di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, utilizzano, a qualunque titolo, da cinquantuno a cento
autovetture riducono il contingente delle proprie autovetture
entro il 30 giugno2015. Le amministrazioni di cui al comma 1,
che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque
titolo, più di cento autovetture, riducono il contingente delle
autovetture di servizio entro il 31 dicembre 2015.
Sono fatti salvi fino alla loro naturale scadenza i contratti
di locazione e noleggio in corso alla data di pubblicazione del
presente decreto.
3. (Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio). 1. L’utiliz-
zo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposi-
zione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuata
dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, esclusi le regioni e
gli enti locali, è consentito solo per singoli spostamenti per ragio-
ni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazio-
ne e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 di assegnare autovetture di servizio in uso esclusivo
a soggetti diversi da quelli individuati dall’art. 2, comma 2, e
di concedere l’uso delle autovetture di servizio, di cui all’art.
2, comma 1, con modalità che ne consentano l’uso per finalità
diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rinnova-
no, nei limiti consentiti dalla legge, il parco auto con le seguenti
modalità:
a) acquisizione in locazione o noleggio di autovetture di
servizio mediante contratti conclusi attraverso il ricorso, in via
prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A.;
b) acquisizione in proprietà di autovetture di servizio, me-
diante contratti conclusi attraverso il ricorso, in via prioritaria,
alle procedure gestite da Consip S.p.A., laddove sia accertata la
maggiore economicità rispetto agli strumenti di cui alla lettera
a), per la bassa emissione di agenti inquinanti, la ridotta potenza
di cilindrata, la riduzione dei consumi e dei premi assicurativi e
delle spese di manutenzione.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per far
fronte ad improrogabili esigenze di servizio, ricorrono ai seguen-
ti diversi strumenti:
a) utilizzo di buoni taxi, previa stipula di convenzioni con gli
operatori del settore nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile
b) utilizzo condiviso delle autovetture di servizio o taxi per
percorsi, in tutto o in parte, coincidenti.
5. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito di rispettiva com-
petenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel
presente articolo.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto
2011 è abrogato.
4. (Censimento delle autovetture di servizio). 1. Al fine di rea-
lizzare un censimento permanente delle autovetture di servi-
zio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti
locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, sulla base dell’apposito questionario, e pubblicano sui pro-
pri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, il numero e l’elenco delle autovetture di
servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di pro-
prietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con
l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione. I
dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni
dal Dipartimento della funzione pubblica in un’apposita sezione
del proprio sito.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono
all’obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono
effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al
50 per cento del limite di spesa previsto per l’anno 2013 per l’ac-
quisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture,
nonchè per l’acquisto di buoni taxi.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
III
D.P.C.M. 26 settembre 2014. Piano infrastrutturale per i vei-
coli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell’articolo 17
septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (
Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 280 del 2 dicembre 2014).
1. È approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui alla delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) n. 13 del 14 febbraio 2014 richiamata in premessa - regi-
strata alla Corte dei conti in data 30 maggio 2014, registro n. 1,
foglio n. 1801 - e della quale costituisce parte integrante.
2. L’attuazione del Piano, al fine di concentrare gli interventi nei
singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze,
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