Legislazione e documentazione
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Arch. nuova proc. pen. 2/2015
Legislazione
e documentazione
I
L. 15 dicembre 2014, n. 186. Disposizioni in materia di emer-
sione e rientro di capitali detenuti all’estero nonchè per il
potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 292
del 17 dicembre 2014).
1. (Misure per l’emersione e il rientro di capitali detenuti al-
l’estero nonchè per il potenziamento della lotta all’evasione fi-
scale). 1. Dopo l’articolo 5 ter del decreto legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, sono inseriti i seguenti:
«Art. 5 quater. (Collaborazione volontaria). - 1. L’autore della
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4,
comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della
procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo
per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite
o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione
delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la
definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti
dell’invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni
in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di impo-
ste sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di
imposta sul valore aggiunto, nonchè per le eventuali violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all’Amministrazione finanzia-
ria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli
investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti
o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta
persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la
determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acqui-
starli, nonchè dei redditi che derivano dalla loro dismissione o
utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle
informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori im-
ponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addiziona-
li, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività
produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore
aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o
detenute all’estero, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i
quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti
i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all’invito di cui all’articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e suc-
cessive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente
la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità
indicate nel comma 1 bis del medesimo articolo per l’adesione ai
contenuti dell’invito, ovvero le somme dovute in base all’accerta-
mento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto,
oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al
provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del
presente decreto entro il termine per la proposizione del ricor-
so, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della
compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento
può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su
richiesta dell’autore della violazione, in tre rate mensili di pari
importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei
termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato
pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti
della procedura.
2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta
è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualun-
que attività di accertamento amministrativo o di procedimenti
penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione vo-
lontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusio-
ne opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle
circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti
solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti
nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria
non può essere presentata più di una volta, anche indirettamen-
te o per interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti
indicati al comma 1, lettera b), l’Agenzia delle entrate comunica
all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedu-
ra di collaborazione volontaria, per l’utilizzo dell’informazione ai
fini di quanto stabilito all’articolo 5 quinquies, comma 1, lettere
a) e b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria,
per la determinazione dei periodi d’imposta per i quali non sono
scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio
dei termini di cui all’articolo 12, comma 2 bis, del decreto legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condi-
zioni previste dall’articolo 5 quinquies, commi 4, primo periodo,
lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria può essere atti-
vata fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della
richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei
termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del
sive modificazioni, e all’articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-
zioni, e dei termini per la notifica dell’atto di contestazione ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni, intercorrono non meno di no-
vanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della
definizione mediante adesione ai contenuti dell’invito o della
sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione e della de-
finizione agevolata relativa all’atto di contestazione per la viola-
zione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma
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