Legislazione e documentazione

Pagine95-98
95
Arch. nuova proc. pen. 1/2015
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 22 agosto 2014, n. 119. Disposizioni urgenti in materia di
contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di
manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione
internazionale, nonchè per assicurare la funzionalità del Mini-
stero dell’interno (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 194 del 22 ago-
sto 2014), convertito, con modif‌icazioni, nella L. 17 ottobre 2014,
n. 146 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 245 del 21 ottobre 2014).
CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO
A FENOMENI DI ILLEGALITÀ E VIOLENZA
IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE
1. (Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive).
1. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono appor-
tate le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da un
mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi
di lieve entità si applica la sola pena della multa.» sono sostituite
dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»;
b) al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono
puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da
euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per
i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumen-
tata f‌ino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro
100.000.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno eff‌icacia dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto.
2. (Modif‌iche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si
svolgono manifestazioni sportive). 1. All’articolo 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «e all’articolo 6 ter della
presente legge,» sono inserite le seguenti: «nonchè per il reato
di cui all’articolo 2 bis del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, con-
vertito, con modif‌icazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per
uno dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune
pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI,
capo I, del codice penale, nonchè per i delitti di cui all’articolo
380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale»;
2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il divieto di cui
al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di
chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche
all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo evidentemen-
te, f‌inalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di
minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza
pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesi-
me circostanze di cui al primo periodo. Il divieto per fatti com-
messi all’estero, accertati dall’autorità straniera competente, è
disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovve-
ro del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.»;
a bis) al comma 3 è aggiunto, in f‌ine, il seguente periodo:
«Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari
può modif‌icare le prescrizioni di cui al comma 2.»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non
può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne as-
sumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria
del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescri-
zione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della
prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore
a otto anni.»;
b bis) al comma 5 è aggiunto, in f‌ine, il seguente periodo:
«Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la
durata dello stesso può essere aumentata f‌ino a otto anni»;
c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8 bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto
di cui al comma 1, l’interessato può chiedere la cessazione degli
ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del me-
desimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha dispo-
sto il divieto o, nel caso in cui l’interessato sia stato destinatario
di più divieti, al questore che ha disposto l’ultimo di tali divieti
ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di
buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.».
3. (Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei con-
fronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’artico-
lo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed ulteriori prescrizioni
per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco
del calcio). 1. Al decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate
le seguenti modif‌icazioni:
0a) all’articolo 1, dopo il comma 3 ter è inserito il seguente:
«3 ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter non si ap-
plicano ai minori di anni quattordici»;
a) all’articolo 2 bis, comma 1, dopo le parole «l’introduzione
o l’esposizione di striscioni e cartelli» sono inserite le seguenti:
«ovvero altre scritte o immagini»;
b) all’articolo 8, comma 1, dopo le parole «per reati commessi
in occasione o a causa di manifestazioni sportive,» sono inse-
rite le seguenti «ovvero per reati in materia di contraffazione
di prodotti o di vendita abusiva degli stessi,» e dopo le parole:
«sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi in-
clusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e ab-
bonamenti o titoli di viaggio» sono inserite le seguenti: «, nonchè
stipulare contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di
cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aventi ad
oggetto la concessione dei diritti di cui all’articolo 20, commi 1 e
2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
c) all’articolo 9, comma 1, le parole: «di emettere, vendere o
distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di
provvedimenti di cui all’articolo 6» sono sostituite dalle seguenti:
«di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalità, titoli

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT