Legislazione e documentazione

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Arch. loc. e cond. 4/2015
Legislazione
e documentazione
I
Circ. (Ag. entr.) 19 febbraio 2015, n. 4/E. Regime f‌iscale
applicabile, ai f‌ini delle imposte dirette e delle imposte
indirette, ai contratti di godimento in funzione della
successiva alienazione di immobili (c.d. rent to buy) -
Articolo 23 del D.L. 12 settembre 2014, n.133.
Premessa
133 (di seguito decreto), convertito con la legge 11 no-
vembre 2014, n. 164, ha introdotto nel nostro ordinamento
la disciplina del contratto di godimento in funzione della
successiva alienazione di immobili. Si tratta di una fatti-
specie contrattuale, diversa dalla locazione f‌inanziaria,
volta a conferire al conduttore l’immediato godimento del-
l’immobile, rinviando al futuro il trasferimento della pro-
prietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni
al corrispettivo del trasferimento. La nuova tipologia con-
trattuale introdotta con l’articolo 23, chiarisce la relazione
illustrativa alla norma in commento, “è a ‘maglie larghe’
per consentire all’autonomia privata di meglio modulare
il contenuto del contratto in funzione delle specif‌iche
esigenze e nell’ottica del miglior soddisfacimento degli
interessi di entrambe le parti”. Con la norma in esame si è
inteso, pertanto, disciplinare il rapporto contrattuale nel
periodo antecedente l’alienazione dell’immobile, pur la-
sciando ampi spazi all’autonomia delle parti. Tale misura,
che come chiarito dalla relazione illustrativa, è “volta a
favorire la ripresa delle contrattazioni immobiliari, so-
prattutto con riferimento a quelle categorie (di soggetti)
che hanno maggiori diff‌icoltà ad acquistare in contanti”,
trova applicazione con riferimento a tutte le tipologie di
immobili e, pertanto, sia per gli immobili strumentali che
abitativi.
1. Inquadramento civilistico dei contratti di godimen-
to in funzione della successiva alienazione di immobili
L’articolo 23 individua, al comma 1, la nozione del con-
tratto stabilendo che “I contratti, diversi dalla locazione
f‌inanziaria, che prevedono l’immediata concessione del
godimento di un immobile, con diritto per il conduttore
di acquistarlo entro un termine determinato imputando al
corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata
nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’articolo 2645 -bis
codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi
effetti di quella di cui all’articolo 2643, comma primo,
numero 8) del codice civile.”
Tale disposizione stabilisce, dunque, la trascrizione dei
contratti in questione secondo le regole previste dall’arti-
colo 2645-bis del codice civile (di seguito c.c.), per i con-
tratti preliminari di compravendita. Si rammenta, infatti,
che l’articolo 2645-bis c.c., prevede l’obbligo di trascrizione
per i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione
di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3), e 4)
dell’articolo 2643 c.c., se risultano da atto pubblico o da
scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata
giudizialmente. Gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare cessano se entro un anno dalla data convenu-
ta dalle parti per la conclusione del contratto def‌initivo
e, in ogni caso, entro tre anni dalla trascrizione predetta,
non sia eseguita la trascrizione del contratto def‌initivo. Gli
effetti della trascrizione del contratto di godimento, con
diritto di acquisto hanno, invece, una durata più ampia in
quanto l’articolo 23 stabilisce, al comma 3, che il termine
triennale di eff‌icacia della trascrizione previsto per il con-
tratto preliminare “è elevato a tutta la durata del contratto
e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni”.
Sono, inoltre, estesi ai contratti di godimento in esame
gli effetti (di cui all’articolo 2644 del c.c.) della trascri-
zione prevista per il contratto di locazione ultranovennale
(articolo 2643, comma 1, n.8 del c.c.), con l’intento di ren-
dere anche il contratto in questione opponibile a terzi. Per
quanto attiene ai canoni, le parti contraenti def‌iniscono la
quota parte del canone da imputare al corrispettivo della
vendita dell’immobile. In applicazione della previsione
recata dal comma 1-bis dell’articolo 23, le parti, inoltre,
sono tenute ad indicare nel contratto la quota dei canoni
imputata a corrispettivo che deve essere restituita in caso
di mancato esercizio del diritto di acquisto nei termini
convenuti. Particolare attenzione è posta, inoltre, dal legi-
slatore alla disciplina della risoluzione per inadempimen-
to contrattuale. La norma prevede, infatti, la risoluzione
del contratto nel caso di mancato pagamento, anche non
consecutivo, di un numero minimo di canoni, determi-
nato dalle parti in misura non inferiore ad un ventesimo
del loro numero complessivo. In caso di risoluzione per
inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto
alla restituzione dell’immobile e fa propri, in via def‌ini-
tiva, e per l’intero i canoni a titolo di indennità, se non
è stato diversamente convenuto dal contratto. Qualora la
risoluzione sia ascrivibile, invece all’inadempimento del
concedente, è fatto obbligo allo stesso di restituire quella
parte dei canoni imputata a corrispettivo, maggiorata de-
gli interessi legali (articolo 23, comma 5, del decreto). In
sintesi, i contratti di godimento di immobili in funzione
della successiva alienazione, disciplinati dall’articolo 23
in commento, sono caratterizzati dai seguenti elementi:
- immediata concessione in godimento di un immobile
verso il pagamento di canoni;

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