Legislazione e documentazione
Pagine | 215-216 |
215
Arch. loc. e cond. 2/2015
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 31 dicembre 2014, n. 192. Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 302
del 31 dicembre 2014), convertito, con modificazioni, nella L. 27
febbraio 2015, n. 11 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 49 del 28
febbraio 2015).
(Estratto)
8. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).
1. - 10. (Omissis)
10 bis. Nelle more dell’attuazione, per l’annualità 2015, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all’articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni, e dell’effettiva attribuzione delle risor-
se alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno succes-
sivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa
per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per
finita locazione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legge
30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell’esecuzione,
su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione
dell’esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione
della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuto per l’anno 2016, non si tiene conto dei benefici
fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al pri-
mo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3
milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo del
fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 49,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
II
Circ. (Confedilizia) 26 febbraio 2015, n. 19071.15/GST/dg. Nor-
ma sfratti in decreto milleproroghe.
In sede di conversione del decreto-legge c.d. Milleproroghe
(31.12.’14, n. 192) è stata inserita la seguente disposizione:
“Nelle more dell’attuazione, per l’annualità 2015, del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo
11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni, e dell’effettiva attribuzione delle risorse alle re-
gioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i
soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per fini-
ta locazione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell’esecuzione,
su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione
dell’esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione
della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuto per l’anno 2016, non si tiene conto dei benefìci
fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al pri-
mo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3
milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo del
fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 49,
comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”.
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione della norma – in forza del richia-
mo all’art. 4, comma 8, del D.L. n. 150/’13, come convertito –
è quello dell’ultimo “blocco sfratti”, scaduto il 31.12.’14 e non
prorogato. E il riferimento concreto è, pertanto, alle esecuzioni
“già” sospese fino all’ottobre 2008, per effetto del richiamo che
tutti i provvedimenti di blocco da allora succedutisi hanno
fatto al decreto-legge di sospensione di quell’epoca (cfr. art. 1,
comma 1, d.l. n. 158/’08, come convertito). Ne consegue che a
poter usufruire della disposizione in commento sono solo i con-
duttori che hanno usufruito della proroga nel primo blocco di
riferimento stabilito – per quanto anzidetto – nel 2007, senza
alcuna aggiunta di altri. Conduttori che – come noto – in virtù
di precedenti disposizioni dovevano possedere specifici requisiti
personali e reddituali.
Termine
La norma consente ai conduttori come sopra individuati di
fare richiesta, al competente giudice dell’esecuzione, di sospen-
sione della procedura esecutiva di rilascio.
Il contenuto letterale della disposizione porterebbe a ritene-
re che la stessa non abbia previsto, in capo al giudice dell’esecu-
zione, l’obbligo di fissare un termine di durata della sospensione.
Tuttavia, si ritiene da parte nostra – aderendo ad autorevoli
interpretazioni – che l’istituto della sospensione debba per sua
stessa natura individuare un termine (collegato ad una data o
ad un evento certo e futuro) e che tale termine non debba es-
sere fissato oltre il 120° giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento,
termine previsto nel primo periodo della disposizione.
L’interpretazione anzidetta (per quanto attiene alla neces-
sità che il provvedimento di sospensione contenga un limite tem-
porale) è – si sottolinea – l’unica costituzionalmente corretta,
e quindi da preferire. È infatti evidente come un’eventuale so-
spensione sine die dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio
in giudicato, o comunque esecutivi, si tradurrebbe nella frustra-
zione sia del diritto della proprietà a una tutela giurisdizionale
effettiva, sia del diritto di proprietà in sé, con violazione delle
norme costituzionali che a questi offrono garanzia. La norma
in parola – qualora non fosse interpretata in modo “costituzio-
nalmente orientato” – risulterebbe illegittima per violazione
dell’art. 24 Cost., secondo cui “tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”, nonché dell’art.
42 Cost., che tutela la proprietà privata. Infatti, come affermato
costantemente dalla giurisprudenza costituzionale, il diritto di
agire in giudizio “comprende la fase dell’esecuzione forzata, la
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA