Legislazione e documentazione

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Arch. loc. e cond. 1/2015
Legislazione e
documentazione
L. 23 dicembre 2014, n. 190. Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015) (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌i-
ciale Serie gen. - n. 300 del 29 dicembre 2014).
(Estratto)
1. 47. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono
apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modif‌icazioni,
si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spe-
se sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edif‌ici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del codice
civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui
si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l’acquisto e la posa in opera delle scherma-
ture solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31
dicembre 2015, f‌ino a un valore massimo della detrazione
di 60.000 euro.
2 bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì
alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di im-
pianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,
sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, f‌ino a
un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1, le parole da: «La detrazione è pari al»
f‌ino alla f‌ine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La
detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal
26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;
2) al comma 1 bis, le parole da: «nella misura» f‌ino
alla f‌ine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella
misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31
dicembre 2015»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31
dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 di-
cembre 2015» ed è aggiunto, in f‌ine, il seguente periodo:
«Le spese di cui al presente comma sono computate, ai
f‌ini della fruizione della detrazione di imposta, indipen-
dentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori
di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al
comma 1».
48. All’articolo 16 bis, comma 3, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle se-
guenti: «entro diciotto mesi».
448. I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma
del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o
parzialmente, sono esenti, dal 2015, dall’applicazione
della Tasi di cui all’articolo 1, commi 639 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modif‌icazioni,
f‌ino alla def‌initiva ricostruzione ed all’agibilità dei fab-
bricati stessi.
449. Alla copertura degli oneri di cui al comma 448, pari
a 0,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provve-
de mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modif‌icazioni,
508. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in f‌ine, le seguenti
parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si ap-
plicano anche all’imposta municipale immobiliare (IMI)
della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge
provinciale 23 aprile 2014, n. 3».
615. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 149
dal seguente: «L’aff‌idamento diretto può avvenire a favore
di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti
prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in
house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti
nell’ambito territoriale ottimale».
692. Il termine per il versamento dell’imposta municipa-
le propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell’ap-
provazione del decreto del Ministro dell’economia e delle
f‌inanze di cui all’articolo 4, comma 5 bis, del decreto legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e successive modif‌icazioni, è prorogato
al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli
non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale, prevista
dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, l’imposta è determinata per l’anno
2014 tenendo conto dell’aliquota di base f‌issata dall’articolo

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