Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2014
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. svil. econ.) 25 luglio 2014, n. 136. Regolamento re-
cante modif‌iche al decreto 28 aprile 2008, n. 98 che disciplina
le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e
di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della stra-
da e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonchè
composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e
303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 215 del 16 settembre 2014).
1. (Modif‌iche al decreto 28 aprile 2008, n. 98). 1. Al decreto 28
aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo economico, recan-
te condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di
rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e
del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonchè compo-
sizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del
seguenti modif‌iche:
a) all’articolo 1, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla se-
guente: «f) IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.»;
b) all’articolo 2, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla se-
guente: «e) due rappresentanti delle imprese di assicurazione e
riassicurazione con qualif‌icata esperienza nel settore delle as-
sicurazioni private designati dall’Associazione di categoria più
rappresentativa sul piano nazionale;»;
c) all’articolo 25, comma 2, la lettera d), è sostituita dalla
seguente: «d) un rappresentante delle imprese di assicurazione
e riassicurazione con qualif‌icata esperienza nel settore delle as-
sicurazioni private designato dall’Associazione di categoria più
rappresentativa sul piano nazionale;»;
d) agli articoli 2, comma 2, lettera c); 8, comma 2; 10, comma
1 e 2; 15, comma 2; 25, comma 2, lettera b); 31, comma 2; 33,
comma 1;36, comma 2; 37, comma 3, la parola «ISVAP», è so-
stituita dalla parola «IVASS».
II
D.M. (Min. trasp.) 27 agosto 2014. Modif‌iche al disciplinare
per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in
condizioni di eccezionalità, approvato con decreto 18 luglio
1997, e successive modif‌icazioni (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 229 del 2 ottobre 2014).
1. (Modif‌iche all’articolo 2 del decreto 18 luglio 1997). 1. All’ar-
ticolo 2 del decreto 18 luglio 1997, dopo il comma 1 bis è inserito
il seguente:
“1 ter. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al comma
1, lettera g3), gli altri veicoli utilizzati dall’impresa autorizzata
possono essere da essa acquisiti anche in comodato, documenta-
to con atto scritto riportante data certa. Fermo restando quanto
previsto dal comma 1, lettera g4), l’impresa autorizzata si può
avvalere per lo svolgimento dell’attività di scorta di altro per-
sonale abilitato, assunto anche a tempo determinato o in modo
occasionale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di
lavoro dipendente o di collaborazione.”.
2. (Modif‌iche all’articolo 3 del decreto 18 luglio 1997). 1. All’arti-
colo 3, comma 2, del decreto 18 luglio 1997 è aggiunto, in f‌ine, il
seguente periodo: “Per gli altri veicoli utilizzati e per il personale
abilitato oltre la soglia minima, di cui al periodo precedente, val-
gono le disposizioni dell’articolo 2, comma 1 ter.”.
3. (Modif‌iche all’articolo 4 del decreto 18 luglio 1997). 1. All’ar-
ticolo 4, comma 5, del decreto 18 luglio 1997, l’ultimo periodo
è sostituito dal seguente: “L’autorizzazione è inoltre sospesa dal
Prefetto che l’ha rilasciata per un periodo da quindici giorni a
due mesi quando, nell’esecuzione dei servizi di scorta tecnica, il
personale abilitato dipendente dall’impresa autorizzata, assunto
anche a tempo determinato o in modo occasionale, sia incorso
per almeno sei volte in un biennio nella violazione di cui all’ar-
ticolo 10, comma 25 ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modif‌icazioni, di cui almeno 3 commesse dalla
stessa persona.”.
4. (Modif‌iche all’articolo 5 del decreto 18 luglio 1997). 1. All’ar-
ticolo 5 del decreto 18 luglio 1997, sono apportate le seguenti
modif‌icazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. Le persone,
di cui al comma 1, devono possedere un’età non inferiore a 18
anni ed i requisiti richiesti dall’articolo 11 del testo unico di pub-
blica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e relativo regolamento di attuazione.”;
b) al comma 3 è aggiunto, in f‌ine, il seguente periodo: “La
scadenza dell’abilitazione è riportata sul titolo abilitativo.”.
5. (Modif‌iche all’articolo 6 del decreto 18 luglio 1997). 1. All’ar-
ticolo 6 del decreto 18 luglio 1997, dopo il comma 6 è inserito il
seguente:
“6 bis. Il colloquio di cui al comma 6 può essere sostenuto
dopo la scadenza dell’abilitazione, ovvero nei 5 mesi precedenti
alla scadenza stessa. Se sostenuto in data antecedente alla sca-
denza, la nuova scadenza dell’abilitazione decorre dalla data di
scadenza precedente. Se il candidato non supera il colloquio con
esito favorevole l’abilitazione è immediatamente revocata.”.
6. (Modif‌iche all’articolo 10 del decreto 18 luglio 1997). 1. All’ar-
ticolo 10, comma 1, del decreto 18 luglio 1997 sono apportate le
seguenti modif‌icazioni:
a) dopo la lettera a2), è inserita la seguente: “a2 bis) un
autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli
articoli precedenti, con a bordo una persona munita di abilitazio-
ne ai sensi dell’articolo 5 oltre alla persona che guida il veicolo,
per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità
che hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall’articolo
superiore a m. 29, ovvero larghezza non superiore a m. 2,70 e lun-
ghezza non superiore a m. 21, ovvero larghezza non superiore a
m. 3,20, purchè la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti
dall’art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando
circolano sulle strade a doppio senso di circolazione con una
corsia per senso di marcia;”;

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