Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. svil. econ.) 20 giugno 2014. Aggiornamento annua-
le degli importi per il risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2014
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 153 del 4 luglio 2014).
1. 1. A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel
comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e ri-
determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013,
sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per
quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di
invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguar-
da l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui
alla lettera b). (Omissis)
II
D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Misure urgenti per la semplif‌icazio-
ne e la trasparenza amministrativa e per l’eff‌icienza degli uf-
f‌ici giudiziari (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 144 del 24 giugno
2014) convertito, con modif‌icazioni, nella L. 11 agosto 2014, n.
114 (Gazzetta Uff‌iciale Suppl. ord. - n. 70 del 18 agosto 2014).
(Estratto)
TITOLO II
INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE
CAPO I
ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
25. (Semplif‌icazione per i soggetti con invalidità). 01. All’arti-
colo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
dopo le parole: “sia richiesto” sono inserite le seguenti: “da disa-
bili sensoriali o”.
1. All’articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: “laurea in
ingegneria” sono inserite le seguenti: “, nonchè dal rappresen-
tante dell’associazione di persone con invalidità individuata dal
soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione
del rappresentante di quest’ultima è comunque a titolo gratuito”.
2. All’articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada,
e successive modif‌icazioni e integrazioni, è aggiunto, in f‌ine, il
seguente periodo: “Qualora, all’esito della visita di cui al pre-
cedente periodo, la commissione medica locale certif‌ichi che
il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione
f‌isica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento nè di mo-
dif‌ica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi
rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno es-
sere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la
durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4.”.
3. All’articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del
ve modif‌icazioni, sono apportate le seguenti modif‌iche: le parole:
“Il comune può inoltre stabilire” sono sostituite dalle seguenti:
“Il comune inoltre stabilisce”; dopo le parole: “n. 503, e” è inserita
la parola: “può”.
TITOLO IV
MISURE PER LO SNELLIMENTO
DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
E L’ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
CAPO II
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’EFFETTIVITÀ
DEL PROCESSO TELEMATICO
53. (Norma di copertura f‌inanziaria). 1. Alla copertura delle
minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni del
presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l’anno 2014 e
52,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, di cui 3 milioni
di euro per l’anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2015 per l’attuazione dell’articolo 46, comma 1, lettera d), 15 mi-
lioni di euro per l’anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015 per l’attuazione dell’articolo 52, comma 2, lettere
a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’au-
mento del contributo unif‌icato di cui all’articolo 13 del decreto
sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro
37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
b) all’articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro
85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
c) all’articolo 13. comma 1, alla lettera c) le parole: «euro
206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237 »;
d) all’articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro
450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518 »;
e) all’articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro
660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
f) all’articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro
1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
g) all’articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro
1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
h) all’articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è
pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo
è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è
pari a euro 168.»;
i) all’articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «euro 851».

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