Legislazione e documentazione

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Arch. loc. e cond. 6/2014
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 12 settembre 2014, n. 132. Misure urgenti di degiurisdi-
zionalizzazione ed altri interventi per la def‌inizione dell’arre-
trato in materia di processo civile (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 212 del 12 settembre 2014), convertito, con modif‌icazioni,
nella L. 10 novembre 2014, n. 162 (Suppl. ord. alla Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).
(Estratto)
CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
DA UNO O PIÙ AVVOCATI
2. (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvo-
cati). 1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più
avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di
cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via ami-
chevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti
all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 feb-
braio 2001, n. 96.
1 bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, di aff‌idare la convenzione di negoziazione alla propria
avvocatura, ove presente.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della
procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore
a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra
le parti;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare dirit-
ti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo deter-
minato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2,
lettera a).
4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità,
in forma scritta.
5. La convenzione è conclusa con l’assistenza di uno o più
avvocati.
6. Gli avvocati certif‌icano l’autograf‌ia delle sottoscrizioni
apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità profes-
sionale.
7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente
all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorre-
re alla convenzione di negoziazione assistita.
3. (Improcedibilità). 1. Chi intende esercitare in giudizio
un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimen-
to del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il
suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione
di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori
dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma
1 bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende pro-
porre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo
di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del
procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedi-
bilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere ec-
cepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’uff‌icio dal
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che
la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, f‌issa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’arti-
colo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazio-
ne non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti
il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Il
presente comma non si applica alle controversie concernenti ob-
bligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra profes-
sionisti e consumatori.
2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione
assistita è condizione di procedibilità della domanda giudizia-
le la condizione si considera avverata se l’invito non è seguito
da adesione o è seguito da rif‌iuto entro trenta giorni dalla sua
ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai f‌ini
della composizione della lite, di cui all’articolo 696 bis del codice
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizio-
ne relativi all’esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
4. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita
nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di prov-
vedimenti urgenti e cautelari, nè la trascrizione della domanda
giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali proce-
dimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque de-
nominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad
altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condi-
zione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto
compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76
(L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
cazioni. A tale f‌ine la parte è tenuta a depositare all’avvocato
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui
sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato,
nonchè a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione
necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la
parte può stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano eff‌i-
cacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

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