Legislazione e documentazione

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Arch. loc. e cond. 5/2014
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. infr. e trasp.) 14 maggio 2014. Attuazione del-
l’articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito, con modif‌icazioni dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 161 del 14 luglio 2014).
1. (Riparto della dotazione assegnata per l’anno 2014).
1. La disponibilità del Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modif‌icazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari per l’annualità 2014 a
20 milioni di euro è ripartita, in proporzione al numero
di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato
dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30%
tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Roma-
gna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70%
tra tutte le regioni e le province autonome, come riportato
nella seguente tabella: (Omissis)
2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione
abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre
2003, ivi compresi i comuni capoluogo di provincia non in-
clusi nella predetta delibera, cui sono destinate le risorse
del Fondo disponibili unitamente ad eventuali stanzia-
menti regionali. Qualora le regioni adottino linee guida da
seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle
attività di cui al presente decreto ne danno comunicazio-
ne alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. (Criterio di def‌inizione di morosità incolpevole). 1. Per
morosità incolpevole si intende la situazione di sopravve-
nuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone
locativo a ragione della perdita o consistente riduzione
della capacità reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità
reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una
delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento;
accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione
dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o stra-
ordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
cessazioni di attività libero-professionali o di imprese
registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da per-
dita di avviamento in misura consistente; malattia grave,
infortunio o decesso di un componente del nucleo fami-
liare che abbia comportato o la consistente riduzione del
reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità
dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare
rilevanti spese mediche e assistenziali.
3. (Criteri per l’accesso ai contributi). 1. Il comune, nel
consentire l’accesso ai contributi di cui al presente decre-
to, nei limiti delle disponibilità f‌inanziarie, verif‌ica che il
richiedente:
a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro
35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività
lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro
26.000,00;
b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto
per morosità, con citazione per la convalida;
c) sia titolare di un contratto di locazione di unità im-
mobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono
esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali
Al, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura
di rilascio da almeno un anno;
d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell’UE,
ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, pos-
sieda un regolare titolo di soggiorno.
2. Il comune verif‌ica inoltre che il richiedente, ovvero
un componente del nucleo familiare, non sia titolare di
diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella pro-
vincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato
alle esigenze del proprio nucleo familiare.
3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione
del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare
di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ov-
vero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno
il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti
aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto as-
sistenziale individuale.
4. (Dimensionamento dei contributi). 1. L’importo massimo
di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole
accertata non può superare l’importo di euro 8.000,00.
5. (Priorità nella concessione dei contributi). 1. I provve-
dimenti comunali di cui al presente decreto sono destinati
alla concessione di contributi in favore:
a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso prov-
vedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole,
che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo
contratto a canone concordato;
b) di inquilini la cui ridotta capacità economica non
consenta il versamento di un deposito cauzionale per

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