Legislazione e documentazione
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Rivista penale 10/2014
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. giust.) 10 giugno 2014, n. 124. Regolamento recante
disposizioni in materia di recupero delle spese del processo
penale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 198 del 27 agosto 2014).
1. (Recupero forfettizzato). 1. Le spese del processo penale anticipa-
te dall’erario, diverse da quelle indicate nell’articolo 2 o in altra di-
sposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002,
n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A»
allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante,
nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.
2. (Recupero per intero e per quota). 1. Le spese del processo
penale anticipate dall’erario per la consulenza tecnica e per la
perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna
e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino
dei luoghi, di cui all’articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recu-
perate dal condannato nella loro interezza. In caso di pluralità di
condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di cia-
scun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali.
2. Fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dallo
stesso articolo 205, comma 2 bis, il recupero delle spese rela-
tive alle prestazioni previste dall’articolo 96 decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle
funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime è operato nella
loro interezza. In caso di pluralità di condannati, il recupero
delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza
vincolo di solidarietà, in parti uguali.
3. (Disposizioni finali). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2,
comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle
spese anticipate dall’erario relative a processi penali nei quali la
sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l’entrata in vigo-
re del presente regolamento, ferme restando le disposizioni degli
articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale
8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ot-
tobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi
penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva
dopo l’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111 e
fino all’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto
2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre
2013, è abrogato, salva restando la disposizione transitoria del-
l’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111,
che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per
i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva prima del
citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111.
Tab e l l a A
Definizioni del processo in primo grado
1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari -
art. 447 codice di procedura penale:
a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle
spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale)
- Importo: 60 euro;
2) Definizione del processo in udienza preliminare:
a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbrevia-
to - Importo: 150 euro;
b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle
spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale)
- Importo: 60 euro;
3) Definizione del processo in giudizio:
a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di
decreto che dispone il giudizio - Importo: 180 euro;
b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di
citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato -
Importo: 150 euro;
c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di
giudizio direttissimo - Importo: 150 euro;
d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di
giudizio direttissimo - Importo: 80 euro;
e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di
citazione diretta a giudizio - Importo: 150 euro;
f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle par-
ti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese
del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa
a seguito di citazione diretta a giudizio - Importo: 60 euro;
g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al
giudice di pace - Importo: 150 euro;
h) sentenza di condanna in Corte d’assise - Importo: maggio-
razione di 30 euro;
4) Definizione del processo mediante remissione di querela:
a) sentenza che dichiara l’improcedibilita’ per remissione di
querela nel corso del giudizio di primo grado - Importo: 60 euro;
b) sentenza che dichiara l’improcedibilita’ per remissione di
querela nei successivi gradi di giudizio - Importo: 80 euro;
5) Definizione del processo mediante oblazione:
a) sentenza che dichiara l’estinzione del reato a seguito di
domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini prelimi-
nari e in ogni altro caso - Importo: 80 euro.
Giudizi di impugnazione
1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle
spese del procedimento, emesse all’esito di tutti i giudizi di ap-
pello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinan-
ze emesse in esito al giudizio di riesame - Importo: 60 euro;
2) sentenze in Corte d’assise d’appello - Importo: maggiora-
zione di 30 euro;
3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle
spese del procedimento, emesse all’esito del giudizio di cassazio-
ne, sia con dibattimento che in camera di consiglio - Importo:
60 euro.
Altri procedimenti
Importo: 60 euro.
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