Legislazione e documentazione

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Rivista penale 9/2014
Legislazione
e documentazione
D.L. 26 giugno 2014, n. 92. Disposizioni urgenti in mate-
ria di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli
internati che hanno subito un trattamento in violazione
dell’articolo 3 della convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, nonchè di modif‌iche al codice di procedura penale
e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento peni-
tenziario, anche minorile (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 147 del 27 giugno 2014), convertito, con modif‌icazioni,
nella L. 11 agosto 2014, n. 117 (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 192 del 20 agosto 2014).
1. (Modif‌iche alla legge 26 luglio 1975, n. 354). 1. Dopo
l’articolo 35 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito
il seguente:
«Articolo 35 ter. (Rimedi risarcitori conseguenti alla
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali nei confronti di soggetti detenuti o internati). -
1. Quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6,
lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai
quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare
l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei dirit-
ti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratif‌icata ai sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo, su istanza presentata
dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore
munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza
dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione
della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata,
a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente
ha subito il pregiudizio.
2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da
non consentire la detrazione dell’intera misura percentua-
le di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida
altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a
titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro
pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale que-
sti ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza
provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di
detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri
di cui all’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sia stato
inferiore ai quindici giorni.
3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma
1, in stato di custodia cautelare in carcere non computa-
bile nella determinazione della pena da espiare ovvero
coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva
in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero
tramite difensore munito di procura speciale, di fronte
al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio
hanno la residenza. L’azione deve essere proposta, a pena
di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato
di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tri-
bunale decide in composizione monocratica nelle forme
di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedu-
ra civile. Il decreto che def‌inisce il procedimento non è
soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato
nella misura prevista dal comma 2.».
2. Al comma 4 dell’articolo 68 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è aggiunto il seguente periodo: «Possono altresì
avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell’esercizio
delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla
base dei criteri indicati nell’articolo 78, la cui attività non
può essere retribuita.».
2. (Disposizioni transitorie). 1. Coloro che, alla data di en-
trata in vigore del presente decreto legge, hanno cessato
di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di
custodia cautelare in carcere, possono proporre l’azione di
cui all’articolo 35 ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti
dalla stessa data.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto legge, i detenuti e gli internati che abbiano
già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti del-
l’uomo, sotto il prof‌ilo del mancato rispetto dell’articolo 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, ratif‌icata ai sensi della legge
4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sen-
si dell’articolo 35 ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora
non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del
ricorso da parte della predetta Corte.
3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di
inammissibilità, l’indicazione della data di presentazione
del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
4. La cancelleria del giudice adito informa senza ri-
tardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande
presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
3. (Modif‌iche all’articolo 678 del codice di procedura
penale). 1. All’articolo 678 del codice di procedura penale,
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
«3 bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sor-
veglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando

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