Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine295-313

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@I. Dir. CE 14 gennaio 2009, n. 122/08. Direttiva CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (G.U.U.E. n. L 33 del 3 febbraio 2009)

1. (Scopo e ambito di applicazione). La presente direttiva ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda taluni aspetti della commercializzazione, vendita e rivendita di multiproprietà e di prodotti per le vacanze di lungo termine nonché ai contratti di scambio.

  1. La presente direttiva si applica alle transazioni commerciali da operatore a consumatore.

    Essa lascia impregiudicate le disposizioni nazionali:

    a) che prevedono rimedi giuridici generali del diritto dei contratti;

    b) relative alla registrazione di beni immobili o mobili e al trasferimento di beni immobili;

    c) relative alle condizioni di stabilimento o ai regimi di autorizzazione o alle norme sulla concessione di autorizzazioni;

    e

    d) relative alla determinazione della natura giuridica dei diritti che sono oggetto dei contratti contemplati dalla presente direttiva.

    2. (Definizioni). 1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

    a) «contratto di multiproprietà»: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;

    b) «contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine»: un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;

    c) «contratto di rivendita»: un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;

    d) «contratto di scambio»: un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà;

    e) «operatore»: una persona fisica o giuridica che agisce per i fini connessi alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché chiunque agisca in nome o per conto di un operatore;

    f) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

    g) «contratto accessorio»: un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall’operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l’operatore;

    h) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all’operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

    i) «codice di condotta»: un accordo o un insieme di regole che non è imposto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d’attività specifica;

    j) «responsabile del codice»: qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell’elaborazione e della revisione di un codice di condotta e/o del controllo dell’osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.

  2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al paragrafo 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.

    3. (Pubblicità). 1. Gli Stati membri garantiscono che ogni pubblicità specifichi la possibilità di ottenere le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e indichi dove ottenerle.

  3. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento.

  4. Le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l’evento.

  5. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduta come investimenti.

    4. (Informazioni precontrattuali). 1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta, l’operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:

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    a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all’allegato I e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

    b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario di cui all’allegato II e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

    c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all’allegato III e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

    d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all’allegato IV e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.

  6. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a titolo garantito dall’operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.

  7. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano redatte nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest’ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.

    5. (Il contratto di multiproprietà, relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, di rivendita e di scambio). 1. Gli Stati membri garantiscono che il contratto sia redatto per iscritto, su carta o altro supporto durevole, e nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest’ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.

    Tuttavia, lo Stato membro in cui risiede il consumatore può chiedere in aggiunta che:

    a) in ogni caso il contratto sia fornito al consumatore nella lingua o in una delle lingue di tale Stato membro, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità;

    b) nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, l’operatore fornisca al consumatore una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato l’immobile, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.

    Lo Stato membro sul cui territorio l’operatore effettua le sue attività di vendita può chiedere che, in ogni caso, il contratto sia fornito al consumatore nella sua lingua o in una delle sue lingue, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.

  8. Le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l’accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dall’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.

    Il contratto indica espressamente tali modifiche.

  9. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il contratto include:

    a) l’identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; nonché

    b) la data e il luogo di conclusione del contratto.

  10. Prima della conclusione del contratto, l’operatore attira esplicitamente l’attenzione del consumatore sull’esistenza del diritto di recesso, sulla durata del periodo di recesso di cui all’articolo 6 e sul divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all’articolo 9.

    Le clausole contrattuali corrispondenti vengono firmate separatamente dal consumatore.

    Il contratto include un formulario di recesso separato, come riprotato nell’allegato V, inteso ad agevolare l’esercizio del diritto di recesso in conformità dell’articolo 6.

  11. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all’atto della sua conclusione.

    6. (Diritto di recesso). 1. Oltre ai mezzi di ricorso a disposizione del consumatore ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che al consumatore sia concesso un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere, senza indicarne le ragioni, dal...

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