Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine275-286

Page 275

@I. Circ. (Min. int.) 11 dicembre 2008, n. 1022/L/3/5. Legge 28 novembre 2008, n. 186. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina

ad enti vari

Il 1º dicembre u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 281, la legge 28 novembre 2008, n. 186 - di conversione del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina.

Le principali novità introdotte dalla normativa in argomento per quanto concerne la competenza di questo Ufficio riguardano alcune modifiche alla legge n. 512/1999, frutto dell’esperienza maturata nei nove anni di applicazione, che investono sia aspetti giuridici che finanziari.

In particolare:

1 – il diritto di accesso al Fondo di rotazione per le vittime appartenenti alla criminalità organizzata, non collaboratori di giustizia;

2 – la sospensione o l’eventuale ripetibilità delle somme già liquidate, a titolo di provvisionale in caso di morte del reo prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna;

3 – l’incremento finanziario del Fondo di rotazione sia con una somma devoluta – una tantum – quindi in via straordinaria, sia in via ordinaria con una quota fissa da determinarsi annualmente con decreto del Ministro.

In ordine al primo punto l’art. 2-ter della legge n. 186/2008 stabilisce il principio che:

– anche per la vittima deceduta per reati di tipo mafioso venga accertato il possesso dei requisiti soggettivi, così come già avviene per tutti coloro che fanno istanza di accesso al Fondo, ad eccezione del caso in cui si tratti di un collaboratore di giustizia e non sia stata revocata l’ammissione ad uno dei programmi di protezione per cause imputabili alla vittima stessa.

Appare evidente l’intento del legislatore di evitare la possibilità che possano esercitare il diritto di accesso i familiari e gli eredi di quei soggetti che si siano resi responsabili di delitti di mafia o siano stati destinatari di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.

A tal proposito si richiama l’attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti di competenza che andranno assunti nel corso dell’istruttoria delle istanze di accesso al Fondo di rotazione riguardo all’acquisizione di notizie sul conto della vittima ovvero: l’inesistenza o meno all’atto della presentazione della domanda di accesso al Fondo, o dell’evento lesivo che ne ha causato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) del c.p.p. o di una misura di prevenzione, applicata in via definitiva, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione, di cui alla legge n. 575/1965.

In ordine al secondo punto l’art. 7-bis, inserito con il citato art. 2-ter nella legge n. 512/1999, rafforza il principio di solidarietà alle vittime dei reati mafiosi attraverso alcune disposizioni da adottare con apposito regolamento che modificano il precedente, approvato con D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284 e precisamente: – nel caso in cui l’imputato sia condannato in primo grado al risarcimento del danno e venga disposto a carico del Fondo di rotazione il pagamento della provvisionale e, successivamente, in sede di appello venga dichiarata l’estinzione del reato a seguito di morte del reo (art. 129 c.p.p.), il Comitato di solidarietà, che ha deliberato la provvisionale in favore dell’istante, anziché procedere al recupero delle somme erogate, così come avveniva finora in applicazione del precedente regolamento, D.P.R. n. 284/2001, dovrà deliberare la sospensione della ripetizione di dette somme che verrà effettuata soltanto quando l’azione risarcitoria, proposta in sede civile contro i successori del reo, si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.

A tal proposito è opportuno che le SS.LL. all’atto della redazione delle risultanze istruttorie forniscano, in presenza della fattispecie di cui all’art. 129 del c.p.p., le notizie necessarie al fine di consentire al Comitato di solidarietà di esprimersi sulla sospensione e poi sull’eventuale ripetizione delle somme già erogate a titolo di provvisionale.

Infine, per quanto concerne l’ultimo punto, con l’art. 2 bis della legge n. 186/2008 è stata assunta un’importante iniziativa, ovvero l’incremento finanziario in via straordinaria di 30 milioni di euro ed in via ordinaria con una quota del contributo sui premi assicurativi, raccolti annualmente nel territorio dello Stato e destinato al Fondo di solidarietà delle vittime dell’estorsione e dell’usura. Tale ultima modifica, resasi necessaria per la ridotta disponibilità finanziaria del Fondo in rapporto alle istanze di accesso pendenti, consentirà di rendere sempre più effettiva e celere l’azione di solidarietà alle vittime.

Si ringraziano le SS.LL. per l’efficace attività finora svolta e per la collaborazione che, con la consueta sensibilità e competenza, sarà ancora assicurata per la realizzazione dei fini di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, segnalando eventuali criticità che dovessero manifestarsi nell’applicazione della nuova normativa.

@II. Del. (Garante per la protezione dei dati personali) 6 novembre 2008, n. 60. Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 275 del 24 novembre 2008)

Il Garante per la protezione dei dati personali dispone la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere lePage 276 investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, sottoscritto il 27 ottobre 2008 e che figura in allegato, quale parte integrante della presente deliberazione, all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché al Ministro della giustizia per essere riportato nell’Allegato A) al Codice.

ALLEGATO

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE O PER FAR VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA.

Preambolo – I sottoindicati soggetti sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:
  1. diversi soggetti, in particolare gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri e chi esercita un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (L. 7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. L’utilizzo di questi dati è imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti, con particolare riguardo al diritto di difesa e al diritto alla prova: un’efficace tutela di questi due diritti non è pregiudicata, ed è anzi rafforzata, dal principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (articoli 1 e 2 del Codice);

  2. gli specifici adattamenti e cautele previsti dalla legge o dal presente codice deontologico non possono trovare applicazione se i dati sono trattati per finalità diverse da quelle di cui all’art. 1 del presente codice;

  3. consapevoli del primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa e alla tutela del segreto professionale, i predetti soggetti avvertono l’esigenza di individuare aspetti specifici delle loro attività professionali, in particolare rispetto alle informazioni personali di carattere sensibile o giudiziario. Ciò, al fine di valorizzare le peculiarità delle attività di ricerca, di acquisizione, di utilizzo e di conservazione dei dati, delle dichiarazioni e dei documenti a fini difensivi, specie in sede giudiziaria, e di prevenire talune incertezze applicative che si sono a volte sviluppate e che hanno portato anche a ipotizzare inutili misure protettive non previste da alcuna disposizione e anzi contrastanti con ordinarie esigenze di funzionalità. Il primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa deve essere rispettato in ogni sede, anche in occasione di accertamenti ispettivi, tenendo altresì conto dei limiti normativi all’esercizio dei diritti dell’interessato (articoli 7, 8 e 9 del Codice) previsti per finalità di tutela del diritto di difesa;

  4. il trattamento dei dati per l’attività di difesa concorre alla formazione permanente del professionista e contribuisce alla realizzazione di un patrimonio di precedenti giuridici che perdura nel tempo, per ipotizzabili necessità di difesa, anche dopo l’estinzione del rapporto di mandato, oltre a essere espressione della propria attività professionale;

  5. norme di legge e provvedimenti attuativi prevedono già garanzie e accorgimenti da osservare per la protezione dei dati personali utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive. Tali...

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