Legislazione e documentazione

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@I. D.L.vo 4 maggio 1999, n. 138. Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di giudice unico di primo grado (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 115 del 19 maggio 1999).

1. 1. L'articolo 7 ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo19 febbraio 1998, n. 51, è così ulteriormente modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti)»;

b) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura.».

2. 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.

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3. 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 47 ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:

a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;

b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:

1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;

2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;

3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.

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4. 1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato, da ultimo, dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dai seguenti: «Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore...

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