Legislazione e documentazione

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@I. L. 25 giugno 1999, n. 205. Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 149 del 28 giugno 1999).

1. (Delega). 1. Il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2. (Competenza del giudice di pace). 1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 è esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficoltà di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonché per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entità.

3. (Disciplina degli alimenti). 1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti, e prevedendo altresì, a titolo di sanzioni accessorie, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, la sospensione per un periodo fino a 3 mesi o la revoca della relativa licenza in relazione alla gravità dei fatti;

b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12. limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze destinate al commercio, della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) prevedere la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca della relativa licenza, in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni di cui alla lettera b), oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravità dai quali derivi pericolo per la salute;

d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresì lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche;

e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente comma e salva la possibilità di revoca immediata qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata;

f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.

4. (Disciplina della navigazione). 1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice della navigazione, escluse quelle previste dagli articoli 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata), 1176 (inosservanza del divieto di mediazione) e 1177 (aggravanti) nonché dal Capo VI del titolo III del Libro I della Parte III (contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti;

b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera a).

5. (Circolazione stradale ed autotrasporto). 1. La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della circolazione stradale e dell'autotrasporto di cose è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e cinquecentomila e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad eccezione degli articoli 100, comma 14, 186, 187 e 189;

b) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada ferrata;

c) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni, graduata in relazione alla gravità e all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere a) e c) del presente comma e per quella prevista dall'articolo 126, settimo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo;

e) prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui...

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