Legislazione e documentazione

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@I. D.M. 4 ottobre 1999, n. 439. Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, adottato con decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 (Gazzetta Ufficiale Serie gen.-n. 278 del 26 novembre 1999).

1. 1. Il regolamento 7 luglio 1997, n. 274, è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 4, le parole «resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15», sono sostituite dalle seguenti: «resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15»; b) all'articolo 7, comma 1, le parole «alla data di emanazione» sono sostituite dalle parole «alla data di entrata in vigore»; il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 2»;

c) al punto 1 della sezione I del modello A, le parole «sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze, a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15», sono sostituite dalle seguenti: «sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15»;

d) al punto 1, lettera g) della sezione I del modello A, dopo le parole «unisce inoltre n. . . . dichiarazioni bancarie» è inserito il richiamo alla seguente nota: «Adempimento obbligatorio solo per le imprese che compilano la sezione II del modello, al fine dell'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'articolo 3 del regolamento»;

e) al punto 3 della sezione II del modello A, è inserito il richiamo alla seguente nota: «In alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l'interessato può depositare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento».

2. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

@II. D.M. 16 novembre 1999. Modificazione al decreto ministeriale 12 aprile 1996 recante: «Approvazione della regolamentazione tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi» (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1999).

Art. un. Nel decreto ministeriale 12 aprile 1996 citato in premessa, al punto 4.5.2.1 sono soppresse le parole: «I generatori con bruciatore atmosferico a tiraggio naturale devono essere provvisti di un dispositivo antireflusso dei prodotti combustione».

@III. L. 3 dicembre 1999, n. 493. Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 303 del 28 dicembre 1999).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. (Finalità). 1. La presente legge promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

2. (Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modificazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

CAPO II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE

3. (Funzioni del Servizio sanitario nazionale). 1. È compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:

a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;

b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;

c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;

d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presidi e delle unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale. Page 142

4. Il dipartimento per la prevenzione delle Unità sanitarie locali si avvale dei presidi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambinte, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità sanitaria locale.

5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna Unità sanitaria locale è preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente articolo e di determinare l'entità delle risorse ad essi destinate.

4. (Sistema informativo). 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanità è attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le Unità sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:

a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;

b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;

c) la redazione di piani mirati ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività;

d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della sanità proposte in tema di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo è stanziata la somma di lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro della sanità ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni.

5. (Attività di informazione e di educazione). 1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con uno o più decreti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ai sensi della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome possono, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuovono...

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