Legislazione e documentazione

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@I. L. 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 302 del 29 dicembre 2000).

(Estratto).

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE.

2. (Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni). 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3 bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: «fino a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze,»; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 10, comma 3 bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata»;

c) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

a) fino a lire 20.000.000 ... 18 per cento;

;

2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;

;

3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: «33,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «32 per cento a decorrere dall'anno 2001»;

4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: «39,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003»;

5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: «45,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003»;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 è aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000»;

e) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei rediti di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000; Page 154

aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000

;

2) nel comma 2, all'alinea, dopo le parole: «redditi di pensione» sono inserite le seguenti: «, redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000»;

3) nel comma 2 ter, le parole: «il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili» sono soppresse e le parole: «il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno»;

4) dopo il comma 2 ter, è inserito il seguente:

2 quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3 bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi: a) lire 400.000 se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 300.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;

c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000;

d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000

;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o d'impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:

a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è...

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