Legislazione e documentazione

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@I. L. 4 agosto 2001, n. 332. Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 193 del 21 agosto 2001) .

1.* 1. È convertito in legge il decreto legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

@II. D.L. 25 settembre 2001, n. 351. Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (Gazzetta ufficiale Serie gen. - n. 224 del 26 settembre 2001).

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

1. 1. (Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico). 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione delpatrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione dellaformulazione del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, deldecreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, conpropri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti delladocumentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, isingoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile.

  1. Appositi decreti individuano i beni degli enti pubblici nonterritoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti asocietà a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta,riconosciuti di proprietà dello Stato, nonchè i beni ubicatiall'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelligià attribuiti alle società suddette è effettuata anche sulla basedi elenchi predisposti dagli stessi.

  2. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella GazzettaUfficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza diprecedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

  3. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alleconseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

  4. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e2, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entrosessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermigli altri rimedi di legge.

  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai benidi regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne faccianorichiesta.

    2. (Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico). 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una o più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euri, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all'articolo 1. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 2, nonchè di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2.

  6. Le società costituite ai sensi del comma 1 effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti. Per ogni operazione sono individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. I beni così individuati, nonchè ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, dalle società ivi indicate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti.

  7. Con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti reperiti dalle società di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.

  8. Alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, e dell'articolo 107, nonchè le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.

  9. I titoli emessi dalle società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e sono soggetti al regime previsto dall'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, purchè ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle società di cui al comma 1 ai fini delle operazioni di cartolarizzazione ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.

  10. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non è soggetto alle imposte sui redditi nè all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immobili alle società costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo Page 720

  11. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società di cui al comma 1. Sono escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.

  12. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare può essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli altri soggetti il cui intervento è previsto dalle disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6.

    3. (Modalità per la cessione degli immobili). 1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possonoessere trasferiti a titolo oneroso ad una o più società costituiteai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o più decreti di naturanon regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, dapubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con gli stessi decreti sonodeterminati: a) il prezzo iniziale che la società corrisponde a titolodefinitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e lemodalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essererappresentato da titoli; b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che lasocietà realizza per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto diogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentantecomune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabilitiin sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli,approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione; c) l'immissione della società nel possesso dei beni immobilitrasferiti; d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contrattiaccessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri diremuneratività; e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beniimmobili trasferiti. Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti avigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia edelle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante.

  13. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi delcomma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1,lettera d), sono responsabili...

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