Legislazione e documentazione

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@I. D.M. 6 aprile 2001, n. 204. Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 125 del 31 maggio 2001).

1. 1. Nei casi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468», di seguito chiamato «decreto legislativo», se i processi che possono essere riuniti pendono davanti a diversi giudici, il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace provvede, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla designazione del giudice per la eventuale riunione.

2. 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo, per determinare l'ufficio del giudice di pace più vicino si tiene conto della distanza chilometrica stradale e, se del caso, marittima. Nella determinazione della distanza stradale si tiene conto, nell'ordine, dei collegamenti mediante le autostrade, le strade statali, le strade regionali, le strade provinciali, le strade comunali. Con decreto ministeriale viene determinato, per ogni ufficio del giudice di pace, l'ufficio più vicino, con l'indicazione della relativa distanza.

3. 1. Gli uffici giudiziari possono tenere, oltre ai registri obbligatori di cui all'articolo 51, comma 3 del decreto legislativo, i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.

  1. Tutte le attività del pubblico ministero nel procedimento davanti al giudice di pace sono riportate in un apposito registro.

  2. Si osservano altresì le disposizioni dei capi I e II del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.

    4. 1. Nella formazione dei fascicoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334.

  3. Nel caso in cui sia presentato ricorso immediato al giudice ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo, la cancelleria provvede a formare apposito fascicolo, che deve contenere:

    a) l'originale del ricorso e gli allegati, con la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero;

    b) l'atto di costituzione di parte civile; c) le richieste presentate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo;

    d) il decreto di convocazione delle parti, con le relative notificazioni al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore nonché alle persone offese non ricorrenti;

    e) la querela di cui il giudice abbia disposto l'acquisizione; f) le liste di cui all'articolo 29, comma 2 del decreto...

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