Legislazione e documentazione

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@I. L. 5 ottobre 2001, n. 367. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 234 dell'8 ottobre 2001).

CAPO I

RATIFICA, ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato «Accordo».

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.

    2. 1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo in errore l'autorità amministrativa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno all'ente pubblico defraudandolo di un tributo la cui entità comporta un reato fiscale.

    3. 1. Il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, nel caso in cui lo Stato richiedente non assicuri condizioni di reciprocità.

    4. 1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale sono state richieste, il magistrato che procede ne dà immediata comunicazione all'autorità che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l'articolo 729 del codice di procedura penale.

    5. 1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, sentita l'autorità giudiziaria procedente e previo provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente siano sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, sentita l'eventuale amministrazione competente.

    6. 1. Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.

  2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale.

    7. 1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo 1, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia.

    8. 1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale. È tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetizione.

  4. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

  5. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di...

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