Legislazione e documentazione

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@I. Decr. (Min. att. prod.) 26 maggio 2003. Modifica alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di Alvito (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 156 dell'8 luglio 2003).

Art. un. 1. Nella tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al Comune di Alvito, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr z gr-g alt comune
FR D 1965 475 Alvito

@II. Decr. (Min. att. prod.) 27 maggio 2003. Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di Villa Latina (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 156 dell'8 luglio 2003).

Art. un. 1. Nella tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al Comune di Villa Latina, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr z gr-g alt comune
FR D 1845 415 Villa Latina

@III. D.L. 24 giugno 2003, n. 147. Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 145 del 25 giugno 2003), convertito, con modificazioni, nella L. 1° agosto 2003, n. 200 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 178 del 2 agosto 2003).

1. (Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione). 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

1- bis. (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia). 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 settembre 2003», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

  1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    4. (Norme per la sicurezza degli impianti). 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, (di cui) al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2004. (La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado).

    9- bis. (Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). 1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».

    17- ter. (Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica). 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

    @IV. Provv. (Ag. Entrate) 27 giugno 2003. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Introduzione delle modalità telematiche per l'esecuzione degli obblighi connessi alle proroghe, anche tacite, alle cessioni, alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili: approvazione delle relative specifiche tecniche. Riordino delle disposizioni in materia di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 157 del 9 luglio 2003).

  3. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998.

    1.1. Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei versamenti, sono apportate le modifiche di cui ai punti successivi.

    1.2. Il titolo del capo III è sostituito dal seguente: «Modalità tecniche di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, di pagamento telematico delle imposte re- Page 706 lative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti».

    1.3. L'art. 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14 (Utenti). - 1. Si definiscono utenti dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate i soggetti di cui all'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, obbligati alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e al pagamento delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti».

    1.4. L'art. 15 è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Modalità di registrazione). - 1. Gli utenti di cui all'art. 14 possono procedere alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, al pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti, con le modalità di seguito indicate:

    a) direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet, in relazione ai requisiti posseduti dai medesimi utenti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e dei sostituti d'imposta;

    b) tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

    c) tramite le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

    d) tramite le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

    e) tramite soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;

    f) tramite le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

    1.5. L'art. 16 è sostituito dal seguente: «Art. 16 (Costituzione e autenticazione dei file). - 1. I dati dei contratti per i quali si richiede la registrazione telematica, nonché quelli dei pagamenti delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili devono essere contenuti in file. Ciascun file può contenere i dati relativi ad uno o più contratti ovvero ad uno o più pagamenti delle imposte relative ai canoni per le annualità successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei medesimi contratti, che si riferiscono ad un solo utente.

  4. I file possono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate solo se corredati del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico e al paragrafo 3 dell'allegato tecnico-ter al presente provvedimento».

    1.6. L'art. 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21 (Modalità di pagamento telematico). - 1. Gli utenti individuati dall'art. 14, effettuano, per via telematica, con le modalità previste dall'art. 15 e dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i pagamenti delle imposte, nonché degli eventuali interessi e sanzioni, relativi alla registrazione, ai canoni di locazione per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei medesimi contratti, secondo le specifiche tecniche contenute, rispettivamente, negli allegati, bis e...

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