Legislazione e documentazione

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@I. L. 11 agosto 2003, n. 228. Misure contro la tratta di persone (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 195 del 23 agosto 2003).

1. (Modifica dell'articolo 600 del codice penale). 1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 600. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

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2. (Modifica dell'articolo 601 del codice penale). 1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 601. (Tratta di persone). Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

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3. (Modifica dell'articolo 602 del codice penale). 1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 602. (Acquisto e alienazione di schiavi). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

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4. (Modifica dell'articolo 416 del codice penale). 1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma

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5. (Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale). 1. Dopo l'articolo 25 quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25 quinquies. (Delitti contro la personalità individuale).

  1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

    a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

    b) per i delitti di cui agli articoli 660 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

    c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

  3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

    6. (Modifiche al codice di procedura penale). 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: «, 600, 601 e 602» sono soppresse;

    b) all'articolo 51, comma 3 bis, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «416, sesto comma, 600, 601, 602,»;

    c) all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7 bis, sono inserite dopo le parole: «dagli articoli» la seguente: «600,», e dopo la parola: «601,» la seguente: «602,».

    7. (Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306).

  4. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «513 bis, 575,» sono inserite le seguenti: «600, 601, 602,».

  5. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dagli articoli», sono inserite le seguenti: «600, 601, 602,».

  6. All'articolo 12 sexies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole: «416 bis,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto comma, 416 bis, 600, 601, 602,».

    8. (Modifiche all'articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172). 1. All'articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, al comma 1, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602,» e dopo le parole: «codice penale» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75». Page 510

  7. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

    9. (Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni). 1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

    10. (Attività sotto copertura). 1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.

  8. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

    11. (Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia). 1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater e 600 quinquies del codice penale».

  9. Dopo il comma 8 dell'articolo 16 nonies del citato decreto legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:

    8 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3.

    12. (Fondo per le misure anti-tratta). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le misure anti-tratta.

    2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter del medesimo articolo.

    4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono...

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