Legislazione e documentazione

Pagine651-657

Page 651

@I. D.M. (Min. giust.) 18 luglio 2003. Nuovi criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale (Gazzetta Ufficiale - n. 258 del 6 novembre 2003).

1. (Disposizioni di carattere generale). 1. I giudici onorari di tribunale svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale, e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

  1. I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

  2. Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio, da motivare espressamente, consiglino di elevare tale numero.

    2. (Nomina, requisiti e documentazione). 1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di tribunale è necessario che l'aspirante:

    a) sia cittadino italiano;

    b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici; c) abbia l'idoneità fisica e psichica;

    d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;

    e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

    f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

    g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.

  3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda di nomina o conferma.

  4. Alle istanze di nomina, presentate al presidente del tribunale e successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in originale e in copia, dovranno essere allegati a pena di inammissibilità: prodotti dall'interessato:

    a) istanza di nomina dell'aspirante;

    b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente, con l'indicazione, quanto al punto f), del luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della votazione conseguita;

    c) certificato attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);

    d) rilascio del nulla-osta incondizionato da parte della amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro degli aspiranti all'incarico di giudici onorari di tribunale;

    e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del tribunale (vedi art. 5);

    f) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 ord. giud. (vedi art. 5); prodotti dall'ufficio: a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale;

    b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma I, c.p.p.; c) rapporto informativo del prefetto;

    d) parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

    Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (allegato A-GOT del presente decreto).

    3. (Procedimento per la nomina). 1. Le istanze di nomina a giudice onorario di tribunale sono presentate al presidente del tribunale competente dal 1º gennaio alla data del 30 giugno di ogni anno dispari.

  5. Il presidente del tribunale, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale, trasmette al Presidente della corte di appello le domande con il proprio parere motivato:

    a) il presidente della corte di appello provvede quindi a convocare il consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui al primo comma;

    b) eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura;

    c) predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro il 30 ottobre al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti;

    d) coperti i posti in organico, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura fino al 30 giugno del successivo bienno, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a giudice onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari;

    e) in caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale, ovvero in mancanza di aspiranti, si provvede a raccogliere nuove istanze secondo la procedura di cui al presente articolo, in quanto compatibile;

    f) alla scadenza del biennio il Consiglio giudiziario integrato provvederà al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente le istanze presentate nel periodo previsto dal comma 1;

    g) eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del presidente del tribunale.

  6. I pareri dei presidenti di tribunale e le proposte dei consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivati sui seguenti punti:

    a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, ordinamento giudiziario; Page 652

    b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

    c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'Amministrazione della giustizia;

    d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

    e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

  7. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di appartenenza.

  8. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascun tribunale, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

  9. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio superiore della magistratura a cura dei presidenti delle corti di appello, in originale e in copia.

  10. Ad avvenuta nomina o conferma, sarà cura degli Uffici interessati comunicare a questo Consiglio superiore della magistratura e al Ministero la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale. Dovrà, altresì, essere comunicata dal presidente del tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

    4. (Titoli di preferenza). 1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso: a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

    b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

    c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

    d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

    e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

  11. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

  12. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

    a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;

    b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;

    c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea; d) a residuale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT