Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine533-542

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@I. L. 9 aprile 2003, n. 72. Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (Gazzetta Ufficiale - Serie gen. n. 88 del 15 aprile 2003)

1. 1. Al primo comma dell'art. 593 del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro».

2. 1. All'art. 189 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI

;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli artt. 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti

;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI

;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6

.

3. 1. All'art. 4 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «593, primo e secondo comma,» sono soppresse;

b) al comma 2, lettera q), le parole «e 189, comma 6,» sono soppresse.

@II. Dir. CE 7 aprile 2003, n. 28. Adeguamento per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (Gazzetta Ufficiale C.E. - n. L. 90/45 dell'8 aprile 2003)

1. Gli allegati alla direttiva 94/55/CE sono modificati come segue:

1) L'allegato A è sostituito dal testo seguente:

ALLEGATO A. Disposizioni dell'Allegato A all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2003, fermo restando che l'espressione «parte contraente» è sostituita da «Stato membro».

N.B.: Il testo delle modifiche della versione del 2003 dell'allegato A all'ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile

.

2) L'Allegato B è sostituito dal testo seguente:

ALLEGATO B. Disposizioni dell'Allegato B all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2003, fermo restando che l'espressione «parte contraente» è sostituita da «Stato membro».

N.B.: Il testo delle modifiche della versione del 2003 dell'Allegato B all'ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile

.

3) L'Allegato C è modificato conformemente all'Allegato C alla presente direttiva.

2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

  1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    3. La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

    4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    ALLEGATO C:

    1. Al punto 2, invece di "è il marginale 10.599 dell'allegato B" leggere "è il capitolo 1.9 dell'allegato A".

    2. Al punto 4, invece di "è il marginale 2.211 dell'allegato A" leggere "è costituito dalle definizioni di 'bombola', 'tubo', 'fusto a pressione', 'contenitore criogenico' e 'incastellatura di bombole' di cui alla sezione 1.2.1. dell'allegato A".

    3. Al punto 5, invece di "sono i marginali 2.010 e 10.602 degli allegati A e B" leggere "sono quelle del capitolo 1.5 dell'allegato A"

    .

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    @III. Dir. CE 3 aprile 2003, n. 26. Adeguamento al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (Gazzetta Ufficiale C.E. - n. L. 90/37 dell'8 aprile 2003)

    1. Gli allegati I e II della direttiva 2000/30/CE sono modificati nel modo indicato nell'allegato della presente direttiva.

    2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1º gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

  2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

    4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 2000/30/CE sono modificati nel modo seguente:

1) All'allegato I, punto 10, la lettera k) è modificata nel modo seguente:

k) limitatore di velocità (montaggio e funzionamento)

.

2) L'allegato II è modificato nel modo seguente: - il punto 2 è modificato nel modo seguente: «2. Condizioni specifiche concernenti le emissioni di gas di scarico

2.1. Veicoli con motore ad accensione comandata (benzina)

a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:

1) esame visivo dell'impianto di scarico per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

2) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe.

Dopo un congruo periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), occorre effettuare la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).

Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico è quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Se il dato non è disponibile o se le autorità competenti degli Stati membri decidono di non servirsene come valore di riferimento, il tenore massimo ammissibile di CO non deve superare i valori seguenti:

i) 4,5% per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta tra la data a partire dalla quale gli Stati membri hanno stabilito che tali veicoli devono essere conformi alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio e il 1º ottobre 1986;

ii) 3,5% per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1º ottobre 1986.

b) Se le emissioni di gas di scarico sono controllate da un sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:

1) esame visivo dell'impianto di scarico per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

2) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

3) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni del veicolo mediante misurazione del valore lambda e del tenore di CO nel gas di scarico in base alla sezione 4 o alle procedure proposte dal costruttore e approvate all'atto dell'omologazione. Per ciascuna delle prove, il veicolo sarà sottoposto a un periodo di condizionamento del motore conformemente alle raccomandazioni del costruttore del veicolo.

4) Emissioni all'uscita del tubo di scarico - valori limite. Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico è quello dichiarato dal costruttore del veicolo...

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