Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine961-962

Page 961

@I. D.M. (Min. Trasp.) 19 giugno 2002, n. 242. Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale. Integrazione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 256 del 31 ottobre 2002)

Art. un. (Caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio). All'art. 2 del D.M. 22 giugno 2000, n. 215, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

3. Il pannello di cui al comma 1 può essere omesso ma in tale ipotesi il pannello di cui al comma 2 deve avere dimensioni esterne minime di 80×22 cm

.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

@II. Provv. (Ag. Entr.) 4 ottobre 2002. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 256 del 31 ottobre 2002)

È stato accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca nel giorno 2 ottobre 2002.

Motivazioni

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 90/7/2002 in data 30 settembre 2002, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca nel giorno 2 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12, causato da un'assemblea del personale.

@III. D.M. (Min. Trasp.) 18 ottobre 2002. Autotrasporto internazionale di merci Italia-Svizzera. Prime disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2003 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 254 del 29 ottobre 2002)

1. Le imprese che hanno utilizzato almeno due autorizzazioni al mese in media nel periodo che va dal 1º ottobre 2001 al 30 settembre 2002, con un minimo di ventiquattro autorizzazioni, possono ottenere l'attribuzione di una quota Svizzera pari al 75%, arrotondato per eccesso, del numero di autorizzazioni utilizzate.

Le autorizzazioni valutate ai fini dell'attribuzione delle quote Svizzere saranno solo quelle restituite utilizzate entro e non oltre il 30 ottobre 2002.

Le autorizzazioni sono attribuite alle imprese in due parti, la prima delle quali corrispondente al 50% dell'intero quantitativo attribuito.

Per ottenere la restante parte l'impresa dovrà restituire utilizzato il 60% della prima parte di autorizzazioni e dovrà richiedere il saldo entro il 30 giugno 2002; qualora la domanda per ottenere la seconda parte dovesse pervenire oltre la data prevista, il numero di autorizzazioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT