Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. D.M. (Min. amb.) 21 dicembre 2001. Rifinanziamento del programma di incentivazione per la conversione a metano e GPL di autoveicoli non catalizzati (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 145 del 22 gennaio 2002)

1. (Finalità). 1. Con il presente decreto vengono impegnati lire 9.213.001.140 pari a Euro 4.758.118,00 a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2001, per il rifinanziamento del decreto n. 83/2000/SIAR del 20 dicembre 2000 «Incentivi per la conversione a metano e gpl di autoveicoli non catalizzati».

  1. Le risorse di cui al comma 1 saranno trasferite, con successivo provvedimento, al Comune di Parma, capofila della convenzione fra i comuni, già costituita a norma dell'art. 30 del D.L.vo n. 267/2000, non appena verificato, attraverso lo stato di avanzamento delle attività, l'avvenuto impegno di almeno l'80% delle somme già trasferite allo stesso comune capofila per la realizzazione del piano operativo di dettaglio già approvato.

    2. (Soggetti beneficiari). 1. Possono presentare istanza i comuni di cui all'art. 1, comma 2, decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163, che manifestino il proposito di associarsi e, successivamente, provvedano a costituirsi in convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

  2. A precisazione di quanto previsto dal decreto direttoriale n. 83/2000/SIAR, il comune interessato, per aderire alla convenzione e fare parte dei soggetti beneficiari del provvedimento, dovrà presentare, il piano degli interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, previsto dal decreto interministeriale n. 163/1999 e facente parte della relazione sullo stato della qualità dell'aria. Fra gli interventi di cui sopra deve essere compresa la costituzione dell'ufficio del mobility manager di area e l'approvazione - ed almeno l'avvio dell'attuazione - del piano degli spostamenti casa-lavoro per i propri dipendenti.

  3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3, ultimo capoverso, del decreto direttoriale n. 83/2000/SIAR sopra citato, gli incentivi di cui al presente decreto sono estesi ai veicoli, in regola con la revisione periodica, immatricolati fino al 31 dicembre 1995, considerato che, a partire dal 1º gennaio 1996 sono stati immatricolati i veicoli rispondenti alle norme EURO2.

    @II. D.M. (Min. trasp.) 21 febbraio 2002. Interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali - Autorizzazione all'utilizzo di economie a favore della Provincia di Pisa (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 141 del 18 giugno 2002)

    È autorizzato a favore della Provincia di Pisa l'utilizzo delle economie realizzate a valere sul finanziamento a suo tempo concesso con i decreti ministeriali numeri 992/1989 e 100/1990 per il seguente intervento: lavori di completamento del ripristino del corpo stradale in frana lungo la S.P. 63 del Collemontanino e la S.P. 13 del commercio.

    Importo progetto lire 168.935.800 (importo finanziamento quota Stato lire 145.200.812 pari ad Euro 74.989,96 - cofinanziamento a carico della provincia lire 23.734.988).

    Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/88 e nella delibera C.I.P.E.

    @III. D.M. (Min. trasp.) 26 febbraio 2002. Rettifica del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, recante norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 153 del 2 luglio 2002)

    1. 1. Nell'ultimo capoverso del punto 3.1. del capo VI dell'allegato 8 al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, le parole «la sorgente di energia deve poter essere disinserita dal motore» sono sostituite dalle parole «la sorgente di energia non deve poter essere disinserita dal motore».

    @IV. D.M. (Min. amb.) 5 marzo 2002. Modifica all'allegato 1 del decreto ministeriale 21 maggio 2001, in materia di finanziamenti per la riduzione dei gas serra (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 137 del 13 giugno 2002)

    Art. un.. L'allegato 1 del decreto ministeriale 21 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2001, è così modificato, limitatamente ai settori di intervento finanziabili della Regione Campania: alle voci «Rinnovabili» - «Risparmio energetico civile e industriale», è aggiunta quella dei «Trasporti».

    Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per gli adempimenti di rito.

    @V. D.P.C.M. 8 marzo 2002. Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 154 del 3 luglio 2002)

    1. (Ambito di applicazione). 1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

  4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

    2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Combustibili per uso industriale: combustibili utilizzati negli impianti disciplinati dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, nonché quelli utilizzati nelle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.R. 25 luglio 1991, ovvero negli impianti indicati nel punto 3 del D.P.C.M. 21 luglio 1989;

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    b) Combustibili per usi civili: combustibili utilizzati negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;

    c) Luogo di produzione di uno o più combustibili: area delimitata in cui sono localizzati uno o più impianti destinati alla produzione di detti combustibili;

    d) Potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata di combustibile bruciato al singolo focolare dell'impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli. Per focolare si intende la parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare costituisce un'unità termica. Ai soli fini della definizione dei valori limite di emissione e dell'applicabilità dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 25 luglio 1991, la potenza termica nominale da considerare è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari, salvo diverse valutazioni dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

  5. Sono in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al comma 1, lettera b), quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso:

    a) riscaldamento o climatizzazione di ambienti;

    b) riscaldamento di acqua calda per utenze civili;

    c) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche;

    d) lavaggio biancheria e simili;

    e) forni da pane;

    f) mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

TITOLO I

COMBUSTIBILI E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE PER USO INDUSTRIALE

3. (Combustibili consentiti). 1. Salvo quanto indicato nei successivi articoli e fermi restando, anche in relazione a quanto prescritto dai successivi comma, i poteri attribuiti alle regioni dall'art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, negli impianti e nelle attività di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) è consentito l'uso dei seguenti combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di petrolio liquefatto;

c) gas di raffineria e petrolchimici;

d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;

e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 1;

f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e), rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 1;

g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 3;

h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10;

i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2;

l) legna da ardere alle condizioni previste nell'allegato III punto 2;

m) carbone di legna;

n) biomasse combustibili individuate nell'allegato III, alle condizioni ivi previste;

o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;

p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;

q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;

r) biogas individuato nell'allegato VI, alle condizioni ivi previste;

s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto.

  1. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito altresì l'uso di:

    a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I, punto 1, colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel...

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