Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine611-625

Page 611

@I. D.M. (Min. trasp.) 15 aprile 2002. Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie

1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario: dal 1º maggio al 31 ottobre 2002: divieto per l'isola di Stromboli; dal 1º luglio al 31 ottobre 2002: divieto per le isole Alicudi e Panarea; dal 1º luglio al 30 settembre 2002: divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

2. Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) Alicudi - Stromboli - Panarea:

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;

2) per le isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno 2001, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità.

B) Lipari - Vulcano:

1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2001, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6) alle autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri;

7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

C) Filicudi:

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità.

3. Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

4. Al Comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

5. (Sanzioni). Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.311,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

6. Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

@II. D.M. (Min. trasp.) 16 aprile 2002. Norme sull'afflusso dei veicoli nel Comune di Isole Tremiti

1. (Divieto). Dal 1º maggio 2002 al 31 ottobre 2002 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole Tremiti dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.

2. (Deroghe). Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli adibiti al trasporto di cose, al rifornimento degli esercizi commerciali e dei cantieri edili autorizzati ai lavori con regolare C.E. comunale, per il tempo strettamente necessario e con l'obbligo di non sostare nell'area portuale dell'isola di San Domino;

b) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che, pur non essendo residenti nel comune, siano proprietarie di abitazioni ivi ubicate, o ne abbiano il godimento, purché iscritte da almeno un triennio nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

c) autoveicoli che trasportano persone e attrezzature occorrenti per servizi televisivi e cinematografici, per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune, secondo la necessità;

d) autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presiden-Page 612te della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

3. (Sanzioni). Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.311,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

4. (Autorizzazioni in deroga). Al Comune di Isole Tremiti è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

5. (Vigilanza). I prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

@III. Delib. (Min. trasp.) 17 aprile 2002, n. 14. Modalità, criteri e termini per la presentazione delle domande, da parte dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2001

  1. A tutti i soggetti iscritti all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2000, ovvero nel corso dell'anno 2001, che si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione è applicata la riduzione del pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi intestate ed effettuati nel periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2001. La riduzione del pedaggio sarà applicata solo a favore dei soggetti, iscritti all'Albo degli autotrasportatori, che nel corso dell'anno 2001 abbiano realizzato un fatturato pari o superiore a lire 40.000.000 (Euro 20.658,27).

  2. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla data del 1º gennaio 2001, la riduzione del pedaggio è applicata dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.

  3. A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 15 luglio 2002, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando tassativamente un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli è reperibile a partire dal 20 maggio 2002, presso l'indirizzo Internet www.infrastrutturetrasporti.it e presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it.

    Presso gli stessi siti è altresì scaricabile il programma da utilizzare qualora la copia della domanda e degli annessi quadri allegati vengano trasmessi su supporto magnetico (floppy disk HD 1,5 Mb). In quest'ultimo caso rimane l'obbligo di allegare la copia cartacea della sola domanda regolarmente compilata e sottoscritta.

    La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.

  4. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:

    a) denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'Albo, che richiede i benefici;

    b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;

    c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;

    d) le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea devono allegare copia della licenza comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 881/92 del 26 marzo 1992.

  5. Nella domanda e nei relativi...

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