Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine531-540

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@I. D.M. (Pol. agr.) 12 ottobre 2001. Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 78 del 3 aprile 2002)

1. 1. La misura sociale di accompagnamento istituita con il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, al fine di attenuare l'impato sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, è determinata in misura forfettaria in:

a) lire 1.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice fino a 25 kw;

b) lire 1.500.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 25 kw e fino a 50 kw;

c) lire 2.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 50 kw e fino a 100 kw;

d) lire 3.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 100 kw e fino a 200 kw;

e) lire 5.500.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 200 kw e fino a 300 kw;

f) lire 8.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 300 kw e fino a 400 kw;

g) lire 13.500.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 400 kw e fino a 500 kw;

h) lire 16.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 500 kw e fino a 600 kw;

i) lire 19.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 600 kw e fino a 700 kw;

l) lire 22.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca con potenza motrice con più di 700 kw.

2. 1. L'indennità, nella misura fissata all'art. 1, è riconosciuta alle imprese di pesca qualora siano rispettate, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'imbarcazione, nel corso dell'anno 2000, sia stata armata per almeno settantacinque giorni;

b) l'imbarcazione, alla data di entrata in vigore del decretolegge n. 265/2000, non sia stata demolita o destinata a fini diversi dalla pesca;

c) la licenza di pesca sia in corso di validità e non trovasi in una delle condizioni di sospensione previste dal decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'impresa di pesca abbia erogato ai marittimi imbarcati il minimo monetario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, documentato con autocertificazione.

3. 1. L'indennità nella misura massima indicata al comma 1 dell'art. 1 è riconosciuta, a richiesta degli interessati, quale indennità compensativa, nei limiti di lire 41.200 milioni, ovvero, quale sgravio contributivo e credito d'imposta, nei limiti di lire 300 milioni.

  1. L'indennità compensativa di cui al comma 1 è liquidata dal Ministero delle politiche agricole e forestali secondo modalità che saranno definite con successivo decreto ove saranno previste, altresì, le modalità finalizzate a garantire l'effettivo rispetto da parte dell'impresa del contratto collettivo nazionale di lavoro.

  2. Al fine di evitare duplicazioni di intervento, la richiesta di indennità compensativa o di sgravio contributivo e credito d'imposta è riconosciuta previa autocertificazione del richiedente, attestante l'insussistenza di analoga richiesta.

    Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    @II. D.M. (Min. amb.) 21 dicembre 2001. Attuazione della prima fase dell'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Fiat spa e Unione petrolifera (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 78 del 3 aprile 2002)

    1. (Finalità e struttura nazionale di gestione). 1. Con il presente decreto si vuole promuovere lo sviluppo del metano per autotrazione, presso i cittadini, gli operatori commerciali e gli esercenti di servizi di trasporto persone e cose, nonché per lo sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.

  3. Per il raggiungimento di tali obiettivi e l'attuazione delle politiche necessarie è indispensabile la costituzione di un unico referente che coordini in ambito nazionale la presentazione ed attuazione dei progetti per l'utilizzo del metano, che saranno predisposti dagli enti locali inseriti dalle regioni all'interno delle zone a rischio di inquinamento atmosferico, il rapporto con i produttori delle tipologie dei veicoli oggetto dell'accordo di programma e con le associazioni dei gestori degli impianti di distribuzione di metano e con i cittadini e le categorie interessate. Tale referente sarà costituito sotto forma di convenzione, come previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, e per poter dare avvio all'attivazione del progetto ed al trasferimento delle risorse, essere composta almeno da tre comuni che avranno al loro interno provveduto a formalizzare lo schema di convenzione, e che avranno individuato il comune incaricato di provvedere alla gestione operativa del progetto capofila.

  4. Il comune capofila della convenzione dovrà garantire il coordinamento dell'erogazione degli incentivi ai cittadini ed agli operatori dei comuni collocati all'interno delle zone individuate dalle regioni, di cui al decreto legislativo n. 351/1999 ed individuati nell'accordo di programma. Per l'adesione alla convenzione i comuni collocati all'interno delle zone individuate dalle regioni dovranno avere presentato la relazione sullo stato della qualità dell'aria ed il piano degli interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, come previsto dal decreto ministeriale n. 163/1999, avere costituito l'ufficio per il mobility manager di area ove prescritto dalle vigenti norme.

  5. La convenzione avrà inoltre il compito di: promuovere azioni di divulgazione e promozione dell'utilizzo del metano per autotrazione in ambito locale e nazionale; valutare l'efficacia dei programmi di intervento presentati dai comuni interessati e dai soggetti beneficiari, come individuati dall'accordo di programma; monitorare gli effetti delle misure attuate, dai singoli comuni, in termini di riduzione dell'impatto ambientale.

    2. (Linee guida alla convenzione). Lo schema della convenzione, che sarà sottoscritta dai comuni interessati, dovrà rispettare le seguenti linee guida: l'attivazone delle finalità di cui all'art. 1 del presente decreto;Page 532 garantire l'accesso al programma per tutti i comuni di cui all'accordo di programma prevedendo adeguate forme di consultazione e di partecipazione fra i comuni aderenti; l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente decreto dovrà essere descritta attraverso programmi di intervento predisposti dai comuni aderenti alla convenzione, riassunti ed articolati in un piano operativo di dettaglio che, una volta approvato dalla convenzione sarà presentato al servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali per l'approvazione. Il servizio I.A.R. provvederà all'approvazione del piano operativo al dettaglio entro i trenta giorni successivi al ricevimento. Il piano operativo della convenzione dovrà inoltre prevedere le forme di accordo con i produttori dei veicoli, o con soggetti da essi delegati, per la gestione operativa delle richieste di finanziamento presentate dai soggetti beneficiari e le modalità per l'erogazione dei contributi, nonché per la valorizzazione del contributo dell'acquisto di delivery van e taxi, nel rispetto dei valori medi definiti nell'accordo di programma di cui sopra; gli incentivi dovranno essere erogati ai soggetti beneficiari individuati nell'accordo di programma, come previsto nei programmi di intervento che sono stati presentati dai comuni interessati.

    3. (Soggetti beneficiari). Possono presentare istanza: aziende che gestiscono flotte di autoveicoli in servizio pubblico e privato; aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di TPL, anche integrativi e complementari; aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di pubblica utilità; aziende o singoli imprenditori che gestiscono servizi di trasporto pubblico di piazza (taxi), servizi di noleggio con conducente, altri servizi di noleggio; aziende ed imprenditori privati del settore della distribuzione urbana delle merci, cioè i rappresentanti dei settori del commercio, dell'artigianato e dell'industria, nonché le aziende di logistica; aziende ed imprenditori privati che intendono realizzare impianti di distribuzione del metano per autotrazione; utenze private di mobilità individuale, che risiedono nel territorio dei comuni compresi nelle zone individuate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999 ed indicati nell'accordo di programma di cui sopra, che abbiano presentato il programma degli interventi di cui al decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163, che abbiano approvato lo schema della convenzione di cui all'art. 2 del presente decreto e manifestino il proposito di associarsi in convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e provvedano a costituirsi in convenzione.

    Tali istanze dovrano essere integrate, a cura dei comuni interessati, all'interno dei programmi di intervento di cui all'art. 2 del presente decreto, e trasmesse al comune capofila della convenzione per la predisposizione del piano operativo.

    Sarà data priorità iniziale alle istanze che saranno presentate dalle città che sono state indicate nell'accordo di programma di cui sopra, sempre che abbiano soddisfatto ai requisiti di cui al presente decreto.

    4. (Manifestazione di interesse). 1. Ciascuno dei comuni individuati nell'accordo di programma, dovrà trasmettere al comune capofila della convenzione stessa un'unica istanza...

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