Legislazione e documentazione

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@I. Decr. (Ag. entr.) 6 ottobre 2004. Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 251 del 25 ottobre 2004).

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano nei giorni 9 e 10 settembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

@II. Decr. (Ag. entr.) 6 ottobre 2004. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 251 del 25 ottobre 2004).

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 10 settembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

@III. Provv. (Ag. entr.) 14 ottobre 2004. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 254 del 28 ottobre 2004).

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pistoia il giorno 4 ottobre 2004, dalle ore 10 alle ore 12,30.

Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Motivazione

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 11; articolo 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 4; articolo 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

@IV. Dir. CE 14 ottobre 2004, n. 104. Adeguamento al progresso tecnico della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 337/13 del 13 novembre 2004).

1. Gli allegati alla direttiva 72/245/CEE sono sostituiti dagli allegati alla presente direttiva.

2. 1. Dal 1º gennaio 2006, per veicoli, componenti o singole unità tecniche che soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure

b) vietarne l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione.

  1. Dal 1º luglio 2006, per tipo di veicoli, componenti o singole unità tecniche che non soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

    a) non rilasceranno più l'omologazione CE; e

    b) possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

  2. Dal 1º gennaio 2009, se non sono soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

    a) non considereranno più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi di tale direttiva;

    b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi.

  3. A partire dal 1º gennaio 2009, le disposizioni di cui agli allegati da I a X della direttiva 71/145/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva, relative alla compatibilità elettromagnetica, si applicano alle componenti o alle singole unità tecniche ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

    3. La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

  4. L'allegato I è modificato come segue: a) al punto 0.5 viene aggiunta la seguente riga: «Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante autorizzato:»

    b) viene inserito il seguente punto: «12.7. Eventuale tabella indicante l'installazione e l'impiego di trasmettitori di radiofrequenze sul veicolo (cfr. allegato I, 3.1.8):

    Banda di frequenza [HZ] potenza max. di uscita [W] Pos. dell'antenna sul veicolo, condizioni specifiche per l'installazione e/ o l'impiego

    Alla domanda di omologazione vanno, eventualmente, allegati i seguenti documenti:

    Appendice 1

    Un elenco con marca/e e tipo/i di tutte le componenti elettriche/elettroniche interessate dalla presente direttiva (cfr. punti 2.1.9 e 2.1.10), in precedenza non elencate.

    Appendice 2

    Uno schema o un disegno della disposizione generale delle componenti elettriche e/o elettroniche (interessate dalla presente direttiva) e del cablaggio complessivo.

    Appendice 3

    Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo: Tipo di carrozzeria:

    Guida a destra o a sinistra:

    Interasse:

    Appendice 4

    Il o i verbali di prova presentati dal costruttore o dai laboratori autorizzati/accreditati ai fini della compilazione della scheda di omologazione.»

  5. Nell'allegato III, sezione A, al punto 0.5 viene aggiunta la linea che segue:

    Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante autorizzato:

    .

    4. (Recepimento). 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra esse e la presente direttiva.

    Le disposizioni da essi adottate vanno applicate dal 1º gennaio 2006.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

  6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

    5. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    6. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (Si omettono gli allegati)

    @V. Provv. (Ag. entr.) 14 ottobre 2004. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico e UAB di Pordenone (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 254 del 28 ottobre 2004).

    È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico e UAB di Pordenone il giorno 6 ottobre 2004.

    Motivazione

    La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone con telegramma del 1 ottobre 2004, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio il giorno 6 ottobre 2004 a seguito di partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale.

    La procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 1913/04 del 13 ottobre 2004, ha confermato il...

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