Legislazione e documentazione

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@I. Dir. CE 26 ottobre 2005, n. 60. Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (G.U.C.E. - n. L. 309 del 25 novembre 2005).

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. 1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo siano vietati.

  1. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

    a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

    b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

    c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

    d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

  2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo.

  3. Ai fini della presente direttiva, per finanziamento del terrorismo si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/ 475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (1), o sapendo che saranno utilizzati a tal fine.

  4. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui ai paragrafi 2 e 4, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

      (1). G.U. L. 164 del 22 giugno 2002, pag. 3.

    2. 1. La presente direttiva si applica:

  5. agli enti creditizi;

  6. agli enti finanziari;

  7. alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:

    a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;

    b) notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del loro cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

    i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese; ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;

    iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli;

    iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

    v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;

    c) prestatori di servizi relativi a società o trust diversi da quelli di cui alle lettere a) o b);

    d) agenti immobiliari; e) altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato in contati per un importo pari o superiore a 15.000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate;

    f) case da gioco.

  8. Gli Stati membri possono decidere di non includere nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, punto 1) o 2) le persone giuridiche e le persone fisiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono scarsi.

    3. Ai fini della presente direttiva si intende per:

  9. ente creditizio: un ente definito a norma dell'articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (1), nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, punto 3) della direttiva suddetta, situata nella Comunità di un ente creditizio avente la sede amministrativa principale all'interno o al di fuori della Comunità;

  10. ente finanziario: a) un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nel'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e al punto 14 dell'allegato I della direttiva 2000/12/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute (bureaux de change) e delle società di trasferimento di fondi;

    b) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata a norma della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (2), nella misura in cui svolga attività che rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva; c) un'impresa di investimento, quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1) della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (3);

    d) un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni; Page 256

    e) un intermediario assicurativo, quale definito nell'articolo 2, punto 5) della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (4), fatta eccezione per gli intermediari di cui all'articolo 2, punto 7) di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;

    f) le succursali, situate nella Comunità, degli enti finanziari di cui alle lettere da a) a e) che hanno la sede amministrativa principale all'interno o al di fuori della Comunità;

  11. beni: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

  12. attività criminosa: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave;

  13. costituiscono reati gravi almeno: a) gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;

    b) ognuno dei reati definiti nell'articolo 3, paragrafi 1, lettera a) della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;

    c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea (5);

    d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1 e nell'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (6);

    e) la corruzione; f) i reati punibili con una pena privata della libertà o con una misura di sicurezza privata della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

  14. titolare effettivo: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/ o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività. Il titolare effettivo comprende almeno:

    a) in caso di società:

    i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto in seno a tale attività giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più una azione;

    ii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

    b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

    i) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica; ii) se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o l'entità giuridica;

    iii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

  15. prestatori di servizi relativi a società e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

    a) costituire società o altre persone giuridiche;

    b) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione (partnershi...

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