Legislazione e documentazione

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@I. L. 24 febbraio 2006. Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006).

1. 1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

´Art. 241 (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubblicheª.

2. 1. L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

´Art. 270. (Associazioni sovversive). - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimentoª.

3. 1. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

´Art. 283. (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anniª.

4. 1. L'articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

´Art. 289. (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). - È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzinale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioniª.

5. 1. L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

´Art. 292. (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionaliª.

6. 1. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

´Art. 299. (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). - Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000ª.

7. 1. L'articolo 403 del codice penale è sostituito dal seguente:

´Art. 403. (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). - Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del cultoª.

8. 1. L'articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:

´Art. 404. (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). - Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anniª.

9. 1. All'articolo 405 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole: ´del culto cattolicoª sono sostituite dalle seguenti: ´del culto di una confessione religiosaª; Page 474

b) alla rubrica, le parole: ´del culto cattolicoª sono sostituite dalle seguenti: ´del culto di una confessione religiosaª.

10. 1. L'articolo 406 del codice penale è abrogato.

  1. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: ´DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSEª.

    11. 1. All'articolo 209, primo comma, del codice penale, le parole: ´con la reclusione da sei mesi a tre anniª sono sostituite dalle seguenti: ´con la multa da euro 1.000 a euro 5.000ª.

  2. All'articolo 291 del codice penale, le parole: ´con la reclusione da uno a tre anniª sono sostituite dalle seguenti: ´con la multa da euro 1.000 a euro 5.000ª.

  3. All'articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma, le parole: ´con la reclusione fino a tre anniª sono sostituite dalle seguenti: ´con la multa da euro 1.000 a euro 5.000ª; b) al terzo comma, le parole: ´è della reclusione da uno a quattro anniª sono sostituite dalle seguenti: ´è della multa da euro 2.000 a euro 6.000ª.

    12. 1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.

    13. 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    ´a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;ª;

    b) alla lettera b), la parola: ´incitaª è sostituita dalla seguente: ´istigaª.

    14. 1. All'articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

    ´Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135ª.

    15. 1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

    @II. D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. (Gazzetta Ufficiale Serie gen. -n. 303 del 30 dicembre 2005), convertito in legge 21 febbraio 2006, n. 49 recante ´Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309ª (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 48 del 27 febbraio 2006).

    (Estratto)

    1. (Assunzione di personale della Polizia di Stato). 1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, nell'ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l'anno 2006 per la Polizia di Stato, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dal 1º gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61º e del 62º corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.

  4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa massimo di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l'anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  5. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell'anno 2006 nell'ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 36 dell'8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.

  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  7. Soppresso.

    1 bis. (Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura). 1. Le somme del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della legge...

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