Legislazione e documentazione

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@I. D.M. (Fin.) 5 aprile 2006. Modalità e schema di comunicazione delle informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili, per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 105 dell'8 maggio 2006).

1. 1. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita, le pubbliche amministazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 3 dicembre 2005, n. 266, comunicano, compilando la scheda allegata, trimestralmente a decorrere dall'anno 2006 alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento, le seguenti informazioni relative ai fabbricati destinati ad attività istituzionali od a finalità abitative, con esclusione degli acquisti di cui all'art. 1, comma 25, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

Valore medio degli acquisti operati nel triennio precedente, a decorrere dal triennio 2003-2006;

Valore complessivo degli acquisti o delle vendite del trimestre;

Modalità di pagamento ed eventuale rateizzazione del prezzo;

Controparte dell'acquisto o della vendita, con indicazione della denominazione, del codice fiscale o della partita Iva della controparte medesima;

Dati identificativi dell'immobile (Comune, via, numero civico), consistenza commerciale e dati catastali (categoria, sezione, foglio, mappale, subalterno, rendita).

  1. I dati relativi alla predetta scheda acquisiti dalle Ragionerie provinciali dello Stato saranno immessi dalle stesse nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS).

  2. La Ragioneria generale dello Stato - Ispetorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - provvederà a trasmettere, su supporto informatico, all'Agenzia del territorio - Direzione centrale consulenze e stime, i dati occorrenti alla medesima per la verifica della congruità dei valori degli immobili.

    2. 1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 24 e 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 66, relativamente agli enti territoriali, si procede con apposito provvedimento.

  3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    (Si omette l'allegato)

    @II. D.M. (Fin.) 10 marzo 2006. Condizioni per la stipula dei contratti di locazione transitori e dei contratti per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in assenza di convocazione, da parte dei comuni, delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero per la mancata definizione degli Accordi di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 431/98 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 113 del 24 maggio 2006).

    1. (Contratti di locazione di natura transitoria). 1. Nei comuni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie genenerale, n 85, nei quali non siano state convocate le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli Accordi locali in applicazione del citato decreto, le fasce di oscillazione dei canoni per i contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della predetta legge n. 431 del 1998 sono quelle risultanti dagli Accordi previgenti già sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della stessa legge. In tal caso i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione degli Accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

  4. Per quei comuni di cui al precedente comma, per i quali non siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, né in attuazione del decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67, né in attuazione del decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, si fa riferimento, per quanto attiene alla fasce di oscillazione dei canoni, all'accordo, stipulato ai sensi del citato art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e in attuazione del predetto decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002, vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione. Qualora l'Accordo terriale assunto a riferimento contempli fasce di oscillazione diversificate per aree omogenee, si applica un'unica fascia di oscillazione costituita dal valore minimo e dal valore massimo riscontrabili per l'insieme delle aree omogenee del comune di riferimento.

  5. Ai sensi del comma 2, dell'art. 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, le parti contrattuali possono concordare una variazione del canone stabilito all'interno delle fasce di oscillazione, come individuate nei...

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